POSSIBILE LA CORREZIONE DEL QUADRO VH ERRATO
Una società, nel 2015, ha ricevuto un avviso bonario ex articolo 36–bis del Dpr 600/1973, a causa del mancato versamento dell’Iva per l’anno 2013. Controllando, la stessa società verifica di non avere compilato correttamente il quadro VH. L’ufficio dice che non è possibile presentare una nuova dichiarazione, che sarebbe integrativa a favore, e quindi la società inizia a pagare a rate. Alla luce dell’articolo 5 del Dl 193/2016, potrebbe ora presentare la dichiarazione integrativa a favore?
D.M. – PIACENZA
Si conferma che può essere corretta l’errata compilazione del quadro VH riferita all’anno 2013. In base alla normativa attuale, è sempre possibile presentare una dichiarazione integrativa entro i termini ordinari previsti per la decadenza degli avvisi di accertamento (cinque anni per le annualità fino al 2015, sei anni dal 2016 in poi). Prima delle modifiche introdotte con l’articolo 5 del Dl 193/2016, la dichiarazione integrativa “a favore del contribuente” doveva essere presentata entro l’anno successivo alla scadenza prevista per la dichiarazione originaria. Nell’attuale versione, l’articolo 8, comma 6– bis del Dpr 322/1998, così come modificato dal Dl 193/2006, dispone che «le dichiarazioni dell’imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, mediante successiva dichiarazione da presentare... non oltre i termini stabiliti dall’artico- lo 57 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».