GLI AMMINISTRATORI IN «PROROGATIO»
L’amministratore di condominio viene nominato per un anno ( esercizio annuale) e il rendiconto dev’essere presentato all’assemblea entro 180 giorni dalla fine dell’esercizio (così dispone la legge 220/2012, di riforma del condominio). Di fatto gli amministratori convocano l’assemblea alla fine dei 180 giorni, prorogando così il proprio incarico e svolgendo la loro attività senza un preventivo approvato. È legale tutto questo? L’assemblea, constatate gravi irregolarità desunte dal creazione di stand e altre strutture e spazi espositivi – effettua anche lavori su spazi interni a un edificio per la realizzazione di show room. I lavori possono riguardare anche la posa di pavimentazioni in legno, pareti divisorie, controsoffitti eccetera. Il tutto potrà essere rimosso dal cliente committente nel breve termine, per fare spazio a un nuovo allestimento, oppure mantenuto per alcuni anni. Le prestazioni sono soggette all’applicazione dell’Iva oppure sono da considerare un “lavoro di completamento” da sottoporre a reverse charge?
N.B. – CORDENONS
Le prestazioni descritte nel quesito rientrano nel regime del “reverse charge” (inversione contabile), così come confermato dall’agenzia delle Entrate. Al di là del codice utilizzato dalla società, i lavori di mera posa in opera di pavimentazioni in legno, pareti divisorie, controsoffitti rientrano nel codice Ateco 43.32.02 (posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili), nell’ambito del completamento di edifici secondo le indicazioni contenute nella circolare 14/ E/2015. Nell’ipotesi in cui la società non si limiti a effettuare la posa in operai ma fornisca anche i materiali, si deve valutare, sulla base della specifica attività e dei contratti posti in essere, se l’operazione si configura come servizio o come cessione con posa in opera. Solo nel primo caso, infatti, trova applicazione il “reverse charge”.