Il Sole 24 Ore

GLI AMMINISTRA­TORI IN «PROROGATIO»

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L’amministra­tore di condominio viene nominato per un anno ( esercizio annuale) e il rendiconto dev’essere presentato all’assemblea entro 180 giorni dalla fine dell’esercizio (così dispone la legge 220/2012, di riforma del condominio). Di fatto gli amministra­tori convocano l’assemblea alla fine dei 180 giorni, prorogando così il proprio incarico e svolgendo la loro attività senza un preventivo approvato. È legale tutto questo? L’assemblea, constatate gravi irregolari­tà desunte dal creazione di stand e altre strutture e spazi espositivi – effettua anche lavori su spazi interni a un edificio per la realizzazi­one di show room. I lavori possono riguardare anche la posa di pavimentaz­ioni in legno, pareti divisorie, controsoff­itti eccetera. Il tutto potrà essere rimosso dal cliente committent­e nel breve termine, per fare spazio a un nuovo allestimen­to, oppure mantenuto per alcuni anni. Le prestazion­i sono soggette all’applicazio­ne dell’Iva oppure sono da considerar­e un “lavoro di completame­nto” da sottoporre a reverse charge?

N.B. – CORDENONS

Le prestazion­i descritte nel quesito rientrano nel regime del “reverse charge” (inversione contabile), così come confermato dall’agenzia delle Entrate. Al di là del codice utilizzato dalla società, i lavori di mera posa in opera di pavimentaz­ioni in legno, pareti divisorie, controsoff­itti rientrano nel codice Ateco 43.32.02 (posa in opera di infissi, arredi, controsoff­itti, pareti mobili e simili), nell’ambito del completame­nto di edifici secondo le indicazion­i contenute nella circolare 14/ E/2015. Nell’ipotesi in cui la società non si limiti a effettuare la posa in operai ma fornisca anche i materiali, si deve valutare, sulla base della specifica attività e dei contratti posti in essere, se l’operazione si configura come servizio o come cessione con posa in opera. Solo nel primo caso, infatti, trova applicazio­ne il “reverse charge”.

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