Resta aperta la questione del calcolo
La giurisprudenza divisa su quali voci includere e quali no
Le conseguenze del superamento nel corso della durata contrattuale del finanziamento del tasso soglia rilevante ai fini dell’usura, non è l’unica delle problematiche connesse alla questione dell’usurarietà e che vede contrapposti i clienti delle banche e gli istituti di riferimento in un vasto contenzioso, che sull’incertezza della giurisprudenza ha prosperato comportando anche altri costi per i risparmiatori. Nel caso infatti sulla base di un orientamento non condiviso - magari con promesse un po’ gonfiate da parte di qualche studio legale - un cliente abbia fatto causa alla controparte e poi ha avuto torto, ovviamente le spese sono rimaste a suo carico.
Oltre alle conseguenze del superamento del tasso soglia, molto importante è anche la questione di quando si supera il tasso stesso, ovvero di quali costi considerare rilevanti ai fini del calcolo del tasso usurario. Anche qui abbiamo sentito l’avvocato Letizia Vescovini: « La questione è se considerare tutte quelle collegate all’erogazione del credito (il così detto carico complessivo del credito) anche se solo pattuite o solo quelle richiamate dalle Istruzione della Banca d’Italia? » . Le istruzioni della Banca d’Italia infatti richiamano solo le voci rilevanti per la determinazione del tasso medio effettivo globale. Un’altra questione è se tra le voci incluse vanno considerate anche le commissioni di massimo scoperto e se vi vanno ricomprese, da quale periodo vanno calcolate. Un dibattito riacceso da altre due sentenze della Cassazione dello scorso anno (la n. 12695 del 22.6.2016 e la n. 22270 del 3.11.2016). Una situazione per la quale dunque elementi di chiarimento sarebbero importanti anche per evitare un contenzioso inutile e potenzialmente costoso per i risparmiatori.
— An. Cr.