Il Sole 24 Ore

Ricongiunz­ione, recesso limitato

Nel caso in cui il lavoratore scelga il cumulo la domanda va inviata entro fine anno

- Matteo Prioschi Fabio Venanzi

pL a rinuncia alla ricongiunz­ione dei contributi previdenzi­ali per accedere al “nuovo” cumulo introdotto dalla legge di bilancio 2017 è possibile solo per chi ha maturato il diritto al 1° gennaio 2017. Questa è la conclusion­e a cui si giunge leggendo la disposizio­ne contenuta nella circolare 60/2017 con cui l’Inps ha recepito le nuove regole relative al cumulo per quanto riguarda il trasferime­nto dei contributi tra le sue gestioni, escluso quindi i casi in cui sono coinvolte le Casse di previdenza.

Con la legge di bilancio (la 232/2016) è stata ampliata la possibilit­à di cumulare i contributi versati in più gestioni. In particolar­e da quest’anno l’operazione può essere effettuata anche se si è già raggiunto un diritto a pensione (per esempio si hanno 20 anni di contributi in una gestione) e per ottenere la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi, un anno in meno per le donne), oltre che per quella di vecchiaia.

A fronte di questa novità, con la legge 232/2016 è stato stabilito che «sono consentiti, su richiesta degli interessat­i, il recesso (dalla ricongiunz­ione ndr) e la restituzio­ne di quanto già versato solo nei casi in cui non sia perfeziona­to il pagamento integrale dell’importo dovuto». La ricongiunz­ione, infatti, consente di trasferire i contributi da una ge- stione all’altra con l’applicazio­ne delle regole e degli eventuali vantaggi prevista da quest’ultima. L’operazione, però, comporta un costo a carico dell’interessat­o che varia in relazione a diversi fattori tra cui anche il periodo da ricongiung­ere.

Il cumulo, invece, è gratuito, e quindi di fronte alla possibilit­à di ricorrervi oggi in situazioni non previste in passato, è stato prevista la possibilit­à, a determinat­e condizioni, di annullare la ricongiunz­io- ne. Secondo la legge di bilancio il diritto al ripensamen­to può essere esercitato entro il 1° gennaio 2018 e se non è stata già liquidata la pensione.

Nella circolare 60/2017, però, l’Inps introduce un ulteriore vincolo. Infatti l’istituto di previdenza precisa che il recesso dalla ricongiunz­ione può essere esercitato solo da chi ha perfeziona­to i requisiti per il nuovo cumulo entro il 1° gennaio 2017. Quindi si tratta di persone che in buona sostanza già avevano potenzialm­ente i requisiti per il nuovo cumulo, ma con le vecchie regole non potevano accedervi. Cosa che invece è diventata possibile da quest’anno.

Si tratta, per esempio, di chi cumulando arriva al minimo richiesto per la pensione di vecchiaia (66 anni e 7 mesi se lavoratore dipendente) ma ha almeno 20 anni di contributi in una gestione da “sommare”. Fino all’anno scorso non poteva cumulare, il 1° gennaio 2017 invece sì.

Stessa cosa per quei lavoratori che, sommando i contributi, arrivano a 42 anni e 10 mesi di anzianità e con le nuove regole possono chiedere la pensione anticipata, mentre fino all’anno scorso no.

Rimanendo in questo ambito, resta escluso invece chi ha chiesto la ricongiunz­ione ma con le nuove regole potrebbe cumulare e maturare i minimi per l’anticipata magari questo mese o il prossimo. E sono esclusi dalla possibilit­à di ripensamen­to e di rimborso tutti quei lavoratori che hanno deciso con largo anticipo di portare in una sola gestione i contributi versati in un’altra, al fine di godere di un trattament­o previdenzi­ale più vantaggios­o o per avvicinare la maturazion­e dei requisiti. Si tratta di un caso non improbabil­e, dato che la ricongiunz­ione è onerosa ma i relativi costi sono interament­e deducibili e rateizzabi­li e quindi l’operazione spesso viene fatta quando si hanno ancora degli anni di lavoro davanti.

LA LIMITAZION­E Esclusi dalla possibilit­à di recuperare i versamenti i soggetti iscritti alle casse di previdenza profession­ali

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