Fondo antincendio Somme aeroportuali al test di legittimità
Le società di gestione degli aeroporti debbono pagare un contributo destinato ad alimentare un fondo antincendio istituito dall’articolo 1, comma 1328, legge 226/66. Il fondo è alimentato dalle società portuali in proporzione al traffico generato. Ma esistono due canali di finanziamento, della spesa pubblica da sostenere per garantire il servizio antincendio degli aeroporti: l’addizionale sui diritti d’imbarco e il fondo alimentato dalle società aeroportuali. È discussa la natura del contributo se tributaria o meno. L’articolo 39 bis Dl 159/2007 stabilisce che i corrispettivi e le addizionali sui diritti d’imbarco sono disposizioni che si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria. Ma con la legge 208/2015, comma 478, il legislatore ha interpellato il comma dell’articolo 39 citato, inserendo il periodo «e di corrispettivi a carico della società di gestione aeroportuali relativamente ai servizi antincendio». Anche queste disposizioni dunque in base alla legge del 2015 non danno luogo ad obbligazione di natura tributaria. Si è posto il problema se la legge del 2015 abbia natura interpretativa o innovativa. Secondo la Cassazione (sentenze numero 379/2008 e 3044/2013) essa ha natura interpretativa. Le società dubitano della legittimità costituzionale della novella del 2015 e chiedono alla Corte di cassazione di sollevare la relativa questione. Le società sostengono che non si tratta di norma interpretativa, bensì di norma innovativa che detta una disposizione nuova.
Interpretazione autentica
In ordine alla qualificazione della norma la Corte di cassazione nella ordinanza 27074/2016 premette che la qualificazione di una disposizione come norma di interpretazione autentica esprime l’intento del legislatore di imporre un determinato significato a precedenti disposizioni di pari grado, così da far regolare dalla nuova norma fattispecie sorte anteriormente alla sua entrata in vigore. Alla luce di questa premessa la Corte di cassazione esclude che la disposizione possa avere efficacia innovativa. Il problema da affrontare riguarda non tanto la natura della legge quanto piuttosto i limiti che la sua portata retroattiva incontra alla luce del principio di ragionevolezza. Così inquadrata la questione non è manifestamente infondato il dubbio che la retroattività in tal maniera disposta violi i limiti stabiliti dalla Costituzione dagli articoli 3,24,25,102, comma 1, 111 e 117.
Nel caso in esame il legislatore pare impiegare la norma di interpretazione autentica per attribuire alla disposizione interpretativa una lettura incompatibile col testo originario. Il contributo al fondo antincendio presenta tutti gli elementi di identificazione dei tributi. È irrilevante il nomen juris («corrispettivi») utilizzato dal legislatore. In realtà, ricorrono i tratti identificativi del tributo: la matrice legislativa della prestazione imposta; la doverosità della prestazione; il nesso con la spesa pubblica.
L’obbligo di pagamento del tributo trova la propria fonte esclusiva nella legge e non in un rapporto sinallagmatico tra le parti. La prestazione è doverosa in quanto le società non hanno alcun mezzo per sottrarvisi. Ri- sultano dunque non manifestamente infondati i dubbi di violazione degli articoli 3 e 25 della Costituzione. Innanzitutto, non trovandosi in assenza di una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo e della sua applicazione la legge sembra ledere il canone generale della ragionevolezza. La norma intervenendo quando la questione era sorta ha snaturato la materia sottraendola al giudice precostituito per legge. Non c’è dubbio che il giudice ordinario fosse il giudice precostituito per legge prima della norma interpretativa.
Non è manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale degli articoli 102, 1 comma ,111,117 della Costituzione in relazione all’articolo 6 della Convenzione europea de idiritti dell’ uomo, sussistendo piena corrispondenza tra i principi costituzionali interni in materia di parità delle parti e quelli convenzionali relativi all’equo processo.
L’impatto della retroattività
In conclusione non sembra giustificata l’efficacia retroattiva in quanto la norma, definitasi retroattiva, ha escluso l’insorgenza di obbligazione di natura tributaria in relazione alla corre-
LA CONTESTAZIONE In discussione la portata retroattiva della riforma del 2015 che esclude la natura tributaria del prelievo
sponsione dei diritti d’imbarco; essa pare avere natura innovativa. Spetta alla cognizione del giudice tributario la domanda proposta dal concessionario della gestione di un aeroporto nei confronti di un vettore aereo per il pagamento dei diritti dovuti. Non si può escludere l’ ingerenza del legislatore nell’amministrazione della giustizia con la violazione dell’articolo 102 in quanto è stato sottratta al giudice tributario la cognizione delle controversie già instaurate concernenti il contributo in questione, finendo per interferire nell’esercizio dell’attività giurisdizionale.
La norma del 2015 sembra aver influenzato l’esito della controversia. Non si può escludere che l’inevitabile dilazione dei tempi processuali possa vulnerare il principio di ragionevole durata del processo (articolo 111, comma 2, della Costituzione come modificato dall’articolo 1 della legge costituzionale). Né si può escludere la violazione del principio di parità delle parti (articolo 111) in quanto con la norma retroattiva il legislatore sembra aver immesso nell’ordinamento una fattispecie di jus singulare con effetti favorevoli allo Stato che ha determinato lo sbilanciamento fra le due posizioni in gioco. L’intervento retroattivo con norma innovativa pare destinato a riveberarsi sull’affidamento della parte nell’agire e difendersi, minando la garanzia presidiata dall’articolo 24 il quale garantisce la possibilità per la parte consistente nell’aspettativa che l’esito del processo dipenderà dalle regole vigenti nel momento in cui l’iniziativa è stata assunta, tra le quali rilevano anche quelle processuali comprese quelle sulla individuazione del giudice competente.