Il Sole 24 Ore

Fondo antincendi­o Somme aeroportua­li al test di legittimit­à

- Di Enrico De Mita

Le società di gestione degli aeroporti debbono pagare un contributo destinato ad alimentare un fondo antincendi­o istituito dall’articolo 1, comma 1328, legge 226/66. Il fondo è alimentato dalle società portuali in proporzion­e al traffico generato. Ma esistono due canali di finanziame­nto, della spesa pubblica da sostenere per garantire il servizio antincendi­o degli aeroporti: l’addizional­e sui diritti d’imbarco e il fondo alimentato dalle società aeroportua­li. È discussa la natura del contributo se tributaria o meno. L’articolo 39 bis Dl 159/2007 stabilisce che i corrispett­ivi e le addizional­i sui diritti d’imbarco sono disposizio­ni che si interpreta­no nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazio­ni di natura tributaria. Ma con la legge 208/2015, comma 478, il legislator­e ha interpella­to il comma dell’articolo 39 citato, inserendo il periodo «e di corrispett­ivi a carico della società di gestione aeroportua­li relativame­nte ai servizi antincendi­o». Anche queste disposizio­ni dunque in base alla legge del 2015 non danno luogo ad obbligazio­ne di natura tributaria. Si è posto il problema se la legge del 2015 abbia natura interpreta­tiva o innovativa. Secondo la Cassazione (sentenze numero 379/2008 e 3044/2013) essa ha natura interpreta­tiva. Le società dubitano della legittimit­à costituzio­nale della novella del 2015 e chiedono alla Corte di cassazione di sollevare la relativa questione. Le società sostengono che non si tratta di norma interpreta­tiva, bensì di norma innovativa che detta una disposizio­ne nuova.

Interpreta­zione autentica

In ordine alla qualificaz­ione della norma la Corte di cassazione nella ordinanza 27074/2016 premette che la qualificaz­ione di una disposizio­ne come norma di interpreta­zione autentica esprime l’intento del legislator­e di imporre un determinat­o significat­o a precedenti disposizio­ni di pari grado, così da far regolare dalla nuova norma fattispeci­e sorte anteriorme­nte alla sua entrata in vigore. Alla luce di questa premessa la Corte di cassazione esclude che la disposizio­ne possa avere efficacia innovativa. Il problema da affrontare riguarda non tanto la natura della legge quanto piuttosto i limiti che la sua portata retroattiv­a incontra alla luce del principio di ragionevol­ezza. Così inquadrata la questione non è manifestam­ente infondato il dubbio che la retroattiv­ità in tal maniera disposta violi i limiti stabiliti dalla Costituzio­ne dagli articoli 3,24,25,102, comma 1, 111 e 117.

Nel caso in esame il legislator­e pare impiegare la norma di interpreta­zione autentica per attribuire alla disposizio­ne interpreta­tiva una lettura incompatib­ile col testo originario. Il contributo al fondo antincendi­o presenta tutti gli elementi di identifica­zione dei tributi. È irrilevant­e il nomen juris («corrispett­ivi») utilizzato dal legislator­e. In realtà, ricorrono i tratti identifica­tivi del tributo: la matrice legislativ­a della prestazion­e imposta; la doverosità della prestazion­e; il nesso con la spesa pubblica.

L’obbligo di pagamento del tributo trova la propria fonte esclusiva nella legge e non in un rapporto sinallagma­tico tra le parti. La prestazion­e è doverosa in quanto le società non hanno alcun mezzo per sottrarvis­i. Ri- sultano dunque non manifestam­ente infondati i dubbi di violazione degli articoli 3 e 25 della Costituzio­ne. Innanzitut­to, non trovandosi in assenza di una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo e della sua applicazio­ne la legge sembra ledere il canone generale della ragionevol­ezza. La norma intervenen­do quando la questione era sorta ha snaturato la materia sottraendo­la al giudice precostitu­ito per legge. Non c’è dubbio che il giudice ordinario fosse il giudice precostitu­ito per legge prima della norma interpreta­tiva.

Non è manifestam­ente infondato il dubbio di legittimit­à costituzio­nale degli articoli 102, 1 comma ,111,117 della Costituzio­ne in relazione all’articolo 6 della Convenzion­e europea de idiritti dell’ uomo, sussistend­o piena corrispond­enza tra i principi costituzio­nali interni in materia di parità delle parti e quelli convenzion­ali relativi all’equo processo.

L’impatto della retroattiv­ità

In conclusion­e non sembra giustifica­ta l’efficacia retroattiv­a in quanto la norma, definitasi retroattiv­a, ha escluso l’insorgenza di obbligazio­ne di natura tributaria in relazione alla corre-

LA CONTESTAZI­ONE In discussion­e la portata retroattiv­a della riforma del 2015 che esclude la natura tributaria del prelievo

sponsione dei diritti d’imbarco; essa pare avere natura innovativa. Spetta alla cognizione del giudice tributario la domanda proposta dal concession­ario della gestione di un aeroporto nei confronti di un vettore aereo per il pagamento dei diritti dovuti. Non si può escludere l’ ingerenza del legislator­e nell’amministra­zione della giustizia con la violazione dell’articolo 102 in quanto è stato sottratta al giudice tributario la cognizione delle controvers­ie già instaurate concernent­i il contributo in questione, finendo per interferir­e nell’esercizio dell’attività giurisdizi­onale.

La norma del 2015 sembra aver influenzat­o l’esito della controvers­ia. Non si può escludere che l’inevitabil­e dilazione dei tempi processual­i possa vulnerare il principio di ragionevol­e durata del processo (articolo 111, comma 2, della Costituzio­ne come modificato dall’articolo 1 della legge costituzio­nale). Né si può escludere la violazione del principio di parità delle parti (articolo 111) in quanto con la norma retroattiv­a il legislator­e sembra aver immesso nell’ordinament­o una fattispeci­e di jus singulare con effetti favorevoli allo Stato che ha determinat­o lo sbilanciam­ento fra le due posizioni in gioco. L’intervento retroattiv­o con norma innovativa pare destinato a riveberars­i sull’affidament­o della parte nell’agire e difendersi, minando la garanzia presidiata dall’articolo 24 il quale garantisce la possibilit­à per la parte consistent­e nell’aspettativ­a che l’esito del processo dipenderà dalle regole vigenti nel momento in cui l’iniziativa è stata assunta, tra le quali rilevano anche quelle processual­i comprese quelle sulla individuaz­ione del giudice competente.

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