Il Sole 24 Ore

Sottoprodo­tti e imprese Elenchi Cdc «conoscitiv­i»

- Paola Ficco

L’iscrizione delle imprese e dei sottoprodo­tti negli elenchi che le Camere di commercio sono chiamate a istituire in base al Dm 264/2016 ha solo «finalità conoscitiv­a e di mera facilitazi­one degli scambi». Così la nota esplicativ­a del 3 marzo (protocollo numero 0003084) della direzione generale Rifiuti del ministero dell’Ambiente a Unioncamer­e, ha sedato i timori delle imprese per l’istituzion­e degli elenchi. La nota chiarisce che l’iscrizione non è un «requisito abilitante per i produttori e gli utilizzato­ri di sottopro- dotti». Gli elenchi, infatti, hanno «finalità conoscitiv­a e di mera facilitazi­one degli scambi» e conterrann­o «le generalità degli operatori interessat­i a cedere o acquistare residui produttivi da impiegare, utilmente e legalmente, nell’ambito della propria attività». E «la qualifica di un materiale come sottoprodo­tto, dunque non rifiuto, prescinde dalla iscrizione del produttore o dell’utilizzato­re» nell’elenco delle Ccia. Questo perché tale qualifica è «di carattere oggettivo e legata alla dimostrazi­one della sussistenz­a dei requisiti richiesti» dal Dlgs 152/2006. Di qui due corollari: l’iscrizione nell’elenco «non è sufficient­e a qualificar­e un residuo come sottoprodo­tto» e la mancata iscrizione nell’elenco «non comporta l’immediata inclusione del residuo nel novero dei rifiuti». Del resto, il Dm 264/2016 non avrebbe potuto innovare la disciplina sostanzial­e contenuta nell’articolo 184-bis del Dlgs 152/2006 e ha voluto solo indicare alcune modalità con cui provare i requisiti sostanzial­i che consentono a un residuo di essere qualificat­o come un sottoprodo­tto e non come un rifiuto. Si tratta di modalità non aventi «carattere esclusivo» ma resta fermo «l’obbligo di rispettare i requisiti di impiego e di qualità previsti dalle pertinenti normative di settore».

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy