Con il fermo fiscale si paga il bollo auto
L’obbligo di pagamento della tassa automobilistica permane anche durante il periodo di fermo fiscale della vettura, disposto dall’agente della riscossione in forza della norma introdotta dal decreto legge 669/1996. La permanenza di tale obbligo tributario non si pone in contrasto con la esenzione dal tributo prevista, in via di eccezione, dal Dl 953 / 1982 nella diversa ipotesi di fermo amministrativo, disposto dall’autorità amministrativa o da quella giudiziaria.
La sentenza 47/2017 della Corte costituzionale, depositata il 2 marzo scorso, ha chiarito che la trascrizione al Pra del fermo derivante dalla procedura di riscossione coattiva di crediti di natura pubblicistica non interrompe né sospende l’obbligo tributario. Quindi, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle commissioni tributarie provinciali di Firenze (ordinanza 8 ottobre 2015 e 11 marzo 2016) e di Bologna (ordinanza 23 ottobre 2015), con riferimento ad analoghe disposizioni regionali che prevedono tale obbligo tributario (rispettivamente articolo 8-quater della legge regionale Toscana 49/2003 e articolo 9 della legge regionale EmiliaRomagna n. 15/2012).
Non sussiste, perciò, alcuna violazione dei parametri costituzionali degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione: non è ravvisabile alcuna deroga, da parte delle norme scrutinate, alla norma statale interposta all’articolo 5, comma 36, del Dl 953/1982, prevedente l’esenzione dall’obbligo di pagamento della tassa automobilistica nel diverso caso di fermo amministrativo.
La Corte contesta la premessa motivazionale della tesi dei giudici remittenti i quali hanno erroneamente sovrapposto le norme regionali censurate ad altra norma regionale (articolo 10 della legge regionale Marche 28/2011), riguardante diversa fattispecie ed effettivamente già dichiarata incostituzionale con sentenza 288/2012, per contrasto con l’articolo 5, comma 36 (recte, comma 37), Dl 953/ 1982.
La citata norma statale interposta dispone che la perdita del possesso del veicolo o dell’autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno l’obbligo del pagamento del tributo per i periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l’annotazione .
Come evidenziato dalla Corte, la norma marchigiana, dichiarata incostituzionale, contrastava frontalmente con la citata norma statale di esenzione, poiché disponeva che il fermo amministrativo o giudiziario di beni mobili registrati non esenta dall’obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale. Da ciò l’illegittimità costituzionale dichiarata, poiché la Regione, con riferimento alla tassa automobilistica che si qualifica come tributo proprio derivato, non può escludere esenzioni già previste dalla legge statale (288/2012).
L’esenzione prevista dalla norma statale (articolo 5, comma 37, citato) riguarda il fermo «amministrativo» del veicolo, al quale pure si riferiva la norma marchigiana incostituzionale: si tratta del fermo del veicolo disposto dall’Autorità di pubblica sicurezza ovvero dalla Polizia stradale o comunale (articolo 214 del Codice della strada), quale sanzione accessoria a violazioni di norme stradali e comporta la cessazione della circolazione del veicolo, con conseguente confisca, oltre all’applicazione di sanzioni penali ed amministrative, in caso di circolazione del mezzo con elusione del provvedimento di fermo.
Al contrario, il fermo fiscale, introdotto successivamente dal Dl 669/1996, convertito nella legge 30 /1997, nulla ha a che vedere con la norma esentativa del 1982; anzi, costituisce una ipotesi di fermo del tutto diverso nella genesi, nella funzione, nel regime di disciplina e negli effetti derivanti dall’eventuale violazione.
Il fermo fiscale è una misura di garanzia del credito di enti pubblici. Si distingue nettamente dalla sanzione conseguente a violazione di norme del Codice della strada. Come spiegato dalla sentenza 47/2017 «si tratta in questo caso di una misura cautelativa provvisoria, con effetti indiretti di conservazione della garanzia patrimoniale, che l’agente incaricato della riscossione di crediti di enti pubblici può adottare, a sua discrezione, in alternativa alla immediata attivazione delle procedure esecutive, allo scopo di indurre il debitore ad un adempimento spontaneo, che gli consenta di ottenere la rimozione del fermo».
La violazione del fermo fiscale, per altro, non comporta alcun sequestro del mezzo, ma la sola applicazione di sanzione pecuniaria. A ciò si aggiunga che il fermo fiscale non comporta la materiale sottrazione della vettura alla disponibilità del proprietario che può trasferirla a terzi con atto di alienazione. Da ciò, la permanenza dell’obbligo di pagamento del tributo (tassa automobilistica) correlato non più alla circolazione, ma alla proprietà del mezzo.