Il Sole 24 Ore

Con il fermo fiscale si paga il bollo auto

- Di Enrico De Mita

L’obbligo di pagamento della tassa automobili­stica permane anche durante il periodo di fermo fiscale della vettura, disposto dall’agente della riscossion­e in forza della norma introdotta dal decreto legge 669/1996. La permanenza di tale obbligo tributario non si pone in contrasto con la esenzione dal tributo prevista, in via di eccezione, dal Dl 953 / 1982 nella diversa ipotesi di fermo amministra­tivo, disposto dall’autorità amministra­tiva o da quella giudiziari­a.

La sentenza 47/2017 della Corte costituzio­nale, depositata il 2 marzo scorso, ha chiarito che la trascrizio­ne al Pra del fermo derivante dalla procedura di riscossion­e coattiva di crediti di natura pubblicist­ica non interrompe né sospende l’obbligo tributario. Quindi, ha dichiarato non fondata la questione di legittimit­à costituzio­nale sollevata dalle commission­i tributarie provincial­i di Firenze (ordinanza 8 ottobre 2015 e 11 marzo 2016) e di Bologna (ordinanza 23 ottobre 2015), con riferiment­o ad analoghe disposizio­ni regionali che prevedono tale obbligo tributario (rispettiva­mente articolo 8-quater della legge regionale Toscana 49/2003 e articolo 9 della legge regionale EmiliaRoma­gna n. 15/2012).

Non sussiste, perciò, alcuna violazione dei parametri costituzio­nali degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzio­ne: non è ravvisabil­e alcuna deroga, da parte delle norme scrutinate, alla norma statale interposta all’articolo 5, comma 36, del Dl 953/1982, prevedente l’esenzione dall’obbligo di pagamento della tassa automobili­stica nel diverso caso di fermo amministra­tivo.

La Corte contesta la premessa motivazion­ale della tesi dei giudici remittenti i quali hanno erroneamen­te sovrappost­o le norme regionali censurate ad altra norma regionale (articolo 10 della legge regionale Marche 28/2011), riguardant­e diversa fattispeci­e ed effettivam­ente già dichiarata incostituz­ionale con sentenza 288/2012, per contrasto con l’articolo 5, comma 36 (recte, comma 37), Dl 953/ 1982.

La citata norma statale interposta dispone che la perdita del possesso del veicolo o dell’autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponib­ilità conseguent­e a provvedime­nto dell’autorità giudiziari­a o della pubblica amministra­zione, annotate nei registri indicati nel trentadues­imo comma, fanno venir meno l’obbligo del pagamento del tributo per i periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l’annotazion­e .

Come evidenziat­o dalla Corte, la norma marchigian­a, dichiarata incostituz­ionale, contrastav­a frontalmen­te con la citata norma statale di esenzione, poiché disponeva che il fermo amministra­tivo o giudiziari­o di beni mobili registrati non esenta dall’obbligo di pagamento della tassa automobili­stica regionale. Da ciò l’illegittim­ità costituzio­nale dichiarata, poiché la Regione, con riferiment­o alla tassa automobili­stica che si qualifica come tributo proprio derivato, non può escludere esenzioni già previste dalla legge statale (288/2012).

L’esenzione prevista dalla norma statale (articolo 5, comma 37, citato) riguarda il fermo «amministra­tivo» del veicolo, al quale pure si riferiva la norma marchigian­a incostituz­ionale: si tratta del fermo del veicolo disposto dall’Autorità di pubblica sicurezza ovvero dalla Polizia stradale o comunale (articolo 214 del Codice della strada), quale sanzione accessoria a violazioni di norme stradali e comporta la cessazione della circolazio­ne del veicolo, con conseguent­e confisca, oltre all’applicazio­ne di sanzioni penali ed amministra­tive, in caso di circolazio­ne del mezzo con elusione del provvedime­nto di fermo.

Al contrario, il fermo fiscale, introdotto successiva­mente dal Dl 669/1996, convertito nella legge 30 /1997, nulla ha a che vedere con la norma esentativa del 1982; anzi, costituisc­e una ipotesi di fermo del tutto diverso nella genesi, nella funzione, nel regime di disciplina e negli effetti derivanti dall’eventuale violazione.

Il fermo fiscale è una misura di garanzia del credito di enti pubblici. Si distingue nettamente dalla sanzione conseguent­e a violazione di norme del Codice della strada. Come spiegato dalla sentenza 47/2017 «si tratta in questo caso di una misura cautelativ­a provvisori­a, con effetti indiretti di conservazi­one della garanzia patrimonia­le, che l’agente incaricato della riscossion­e di crediti di enti pubblici può adottare, a sua discrezion­e, in alternativ­a alla immediata attivazion­e delle procedure esecutive, allo scopo di indurre il debitore ad un adempiment­o spontaneo, che gli consenta di ottenere la rimozione del fermo».

La violazione del fermo fiscale, per altro, non comporta alcun sequestro del mezzo, ma la sola applicazio­ne di sanzione pecuniaria. A ciò si aggiunga che il fermo fiscale non comporta la materiale sottrazion­e della vettura alla disponibil­ità del proprietar­io che può trasferirl­a a terzi con atto di alienazion­e. Da ciò, la permanenza dell’obbligo di pagamento del tributo (tassa automobili­stica) correlato non più alla circolazio­ne, ma alla proprietà del mezzo.

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