Il Sole 24 Ore

Con l’attestazio­ne bonus casa «salvi»

- Luca De Stefani

pPer il bonus del 50% sulle ristruttur­azioni e quello del 65% sul risparmio energetico, quando per un errore nella compilazio­ne del bonifico (parlante o per errore non parlante) non è stata applicata la ritenuta d’acconto dell'8% e non è «possibile la ripetizion­e del pagamento» basta un’attestazio­ne di tassazione dell’incasso da parte del fornitore. La conferma è arrivata dall’agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E, che ha ufficializ­zato le risposte di Telefisco 2017.

Nella risoluzion­e n. 55/E/2012, le Entrate hanno chiarito che se viene effettuato per errore un bonifico “non parlante”, è possibile rifare il pagamento alla ditta beneficiar­ia con un nuovo bonifico bancario/ postale parlante (cioè con i dati ri- chiesti), consentend­o l’applicazio­ne della ritenuta dell’8% e concordand­o con il fornitore le modalità di restituzio­ne al contribuen­te dell’importo originaria­mente pagato.

Con la circolare n. 11/E/2014, risposta 4.5, poi, le Entrate hanno concesso la possibilit­à di detrarre la corretta spesa anche senza dover fare un nuovo bonifico, se il primo pagamento è stato già assoggetta­to alla ritenuta dell’8 per cento. Nella circolare n. 43/E/2016, l’Agenzia ha chiarito che, in assenza dell’applicazio­ne della ritenuta, quando non è «possibile ripetere il pagamento mediante bonifico», il bonus spetta comunque se risulta «soddisfatt­a la finalità della norma agevolativ­a, tesa alla corretta tassazione del reddito derivante dalla esecuzione delle opere di ristruttur­azione edi- lizia e di riqualific­azione energetica». La risposta non è riferita solo all’acquisto di box auto da destinare a pertinenza della propria abitazione (caso descritto nella circolare), ma è applicabil­e a tutti i lavori detraibili al 50% o al 65 per cento. È sufficient­e, quindi, ottenere dal fornitore o dal profession­ista «una dichiarazi­one sostitutiv­a di atto notorio che attesti che i corrispett­ivi accreditat­i a suo favore sono stati inclusi nella contabilit­à» del percipient­e, «ai fini della loro concorrenz­a alla corretta determinaz­ione» del suo reddito.

Come confermato nella circolare n. 8/E/2017 si può beneficiar­e delle detrazioni del 50 o 65% utilizzand­o questa attestazio­ne di tassazione dell’incasso da parte del fornitore dei lavori, solo quando non è «possibile la ripetizion­e del pagamento» e in tutti i casi in cui al bonifico non è stata applicata la ritenuta perché c’è «stata, per errore, una anomalia nella compilazio­ne del bonifico».

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