Operazioni fra società, nuovi criteri di valutazione
Più possibilità di correggere in diminuzione il reddito a seguito di contestazioni alla controparte senza passare da procedure amichevoli I parametri di riferimento diventano libera concorrenza, soggetti indipendenti e casi comparabili
Un doppio ritocco alla disciplina del transfer pricing. Il decreto sulla manovrina interviene sia sotto il profilo della corretta individuazione dei prezzi di trasferimento, superando di fatto il concetto di « valore normale » e adeguandosi alle linee guida Ocse, sia sotto quello della rideterminazione al “ribasso”. L’intervento riguarda, infatti, la norma interna relativa al transfer pricing (articolo 110, comma 7, del Tuir) e l’inserimento nel Dpr 600/73 di un nuovo articolo 31-quater volto a disciplinare le fattispecie e le modalità per far valere le rettifiche in diminuzione da transfer pricing. Ma vediamo nel dettaglio.
La «libera concorrenza»
Il nuovo comma 7 dell’articolo 110 del Tuir dovrebbe prevedere, in modo più esplicito, l’affermazione del principio di «libera concorrenza» contenuto nell’articolo 9 del modello di convenzione Ocse, al posto del concetto di «valore normale» (articolo 9 del Tuir). In tale ottica, la nuova disposizione vincolerebbe la determinazione dei componenti di reddito derivanti da operazioni con società correlate non residenti facendo «riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili». Pertanto, la nuova previsione, in coerenza alle raccomandazioni Ocse in materia, impone di determinare i prezzi di trasferimento mediante il confronto tra le condizioni (compresi i prezzi, ma non solo questi) accettate o imposte tra imprese associate e le condizioni che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti. La previsione sopra richiamata sostituirebbe l’attuale formulazione secondo cui i componenti di reddito in esame sono valutati in base al «valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2». Pertanto, l’eliminazione di tale inciso comporterebbe, in linea di principio, l’inapplicabilità, per le transa- zioni con entità correlate non residenti, del concetto di «valore normale» contenuto nell’articolo 9, comma 3, del Tuir, che troverebbe invece applicazione negli altri casi espressamente previsti dalla legislazione.
Inoltre, con un decreto del Mef potranno essere determinate le linee guida per l’applicazione della norma in esame, tenendo conto delle migliori pratiche internazionali. Il decreto, quindi, dovrebbe dettare i criteri e i metodi di applicazione del transfer pricing in aderenza alle direttive Ocse, rivisitate alla luce del progetto Beps, superando quindi le indicazioni contenute nell’ormai datata prassi ministeriale (circolare 32/1980).
La diminuzione del reddito
L’altro fronte è l’introduzione del nuovo articolo 31-quater nel Dpr 600/1973 finalizzato a disciplinare le fattispecie nelle quali le rettifiche ai prezzi di trasferimento, effettuate nello Stato estero della controparte di gruppo, possano generare una diminuzione del reddito in capo all’impresa residente.
L’attuale normativa consente che la diminuzione del reddito dell’impresa residente possa essere riconosciuta unicamente nella misura in cui essa derivi dalla definizione di una procedura amichevole (prevista dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni o dalla Convenzione arbitrale europea 90/436/ Ce del 1990) con l’altro Stato contraente.
L’articolo 31-quater individua due ulteriori fattispecie in cui l’impresa residente potrà far valere la diminuzione del reddito: ea conclusione dei controlli effettuati nell’ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti; ra seguito di istanza da parte del contribuente (da presentare secondo le modalità e i termini previsti con un provvedimento delle Entrate), a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni che consenta un adeguato scambio di informazioni. Pertanto, si prevede la possibilità per i contribuenti di ottenere l’aggiustamento in diminuzione del reddito anche senza attivare le procedure amichevoli.