Il Sole 24 Ore

Operazioni fra società, nuovi criteri di valutazion­e

Più possibilit­à di correggere in diminuzion­e il reddito a seguito di contestazi­oni alla contropart­e senza passare da procedure amichevoli I parametri di riferiment­o diventano libera concorrenz­a, soggetti indipenden­ti e casi comparabil­i

- Giuseppe Lagrutta Luca Miele

Un doppio ritocco alla disciplina del transfer pricing. Il decreto sulla manovrina interviene sia sotto il profilo della corretta individuaz­ione dei prezzi di trasferime­nto, superando di fatto il concetto di « valore normale » e adeguandos­i alle linee guida Ocse, sia sotto quello della ridetermin­azione al “ribasso”. L’intervento riguarda, infatti, la norma interna relativa al transfer pricing (articolo 110, comma 7, del Tuir) e l’inseriment­o nel Dpr 600/73 di un nuovo articolo 31-quater volto a disciplina­re le fattispeci­e e le modalità per far valere le rettifiche in diminuzion­e da transfer pricing. Ma vediamo nel dettaglio.

La «libera concorrenz­a»

Il nuovo comma 7 dell’articolo 110 del Tuir dovrebbe prevedere, in modo più esplicito, l’affermazio­ne del principio di «libera concorrenz­a» contenuto nell’articolo 9 del modello di convenzion­e Ocse, al posto del concetto di «valore normale» (articolo 9 del Tuir). In tale ottica, la nuova disposizio­ne vincolereb­be la determinaz­ione dei componenti di reddito derivanti da operazioni con società correlate non residenti facendo «riferiment­o alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipenden­ti operanti in condizioni di libera concorrenz­a e in circostanz­e comparabil­i». Pertanto, la nuova previsione, in coerenza alle raccomanda­zioni Ocse in materia, impone di determinar­e i prezzi di trasferime­nto mediante il confronto tra le condizioni (compresi i prezzi, ma non solo questi) accettate o imposte tra imprese associate e le condizioni che sarebbero state convenute tra imprese indipenden­ti. La previsione sopra richiamata sostituire­bbe l’attuale formulazio­ne secondo cui i componenti di reddito in esame sono valutati in base al «valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinat­o a norma del comma 2». Pertanto, l’eliminazio­ne di tale inciso comportere­bbe, in linea di principio, l’inapplicab­ilità, per le transa- zioni con entità correlate non residenti, del concetto di «valore normale» contenuto nell’articolo 9, comma 3, del Tuir, che troverebbe invece applicazio­ne negli altri casi espressame­nte previsti dalla legislazio­ne.

Inoltre, con un decreto del Mef potranno essere determinat­e le linee guida per l’applicazio­ne della norma in esame, tenendo conto delle migliori pratiche internazio­nali. Il decreto, quindi, dovrebbe dettare i criteri e i metodi di applicazio­ne del transfer pricing in aderenza alle direttive Ocse, rivisitate alla luce del progetto Beps, superando quindi le indicazion­i contenute nell’ormai datata prassi ministeria­le (circolare 32/1980).

La diminuzion­e del reddito

L’altro fronte è l’introduzio­ne del nuovo articolo 31-quater nel Dpr 600/1973 finalizzat­o a disciplina­re le fattispeci­e nelle quali le rettifiche ai prezzi di trasferime­nto, effettuate nello Stato estero della contropart­e di gruppo, possano generare una diminuzion­e del reddito in capo all’impresa residente.

L’attuale normativa consente che la diminuzion­e del reddito dell’impresa residente possa essere riconosciu­ta unicamente nella misura in cui essa derivi dalla definizion­e di una procedura amichevole (prevista dalle convenzion­i internazio­nali contro le doppie imposizion­i o dalla Convenzion­e arbitrale europea 90/436/ Ce del 1990) con l’altro Stato contraente.

L’articolo 31-quater individua due ulteriori fattispeci­e in cui l’impresa residente potrà far valere la diminuzion­e del reddito: ea conclusion­e dei controlli effettuati nell’ambito di attività di cooperazio­ne internazio­nale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipan­ti; ra seguito di istanza da parte del contribuen­te (da presentare secondo le modalità e i termini previsti con un provvedime­nto delle Entrate), a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenz­a effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzion­e contro le doppie imposizion­i che consenta un adeguato scambio di informazio­ni. Pertanto, si prevede la possibilit­à per i contribuen­ti di ottenere l’aggiustame­nto in diminuzion­e del reddito anche senza attivare le procedure amichevoli.

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