Il Sole 24 Ore

Per chiudere le liti obbligo di rottamare anche i ruoli

- Dario Deotto

La soluzione non è ancora quella definitiva (e, quindi, c’è la possibilit­à di un doveroso ripensamen­to), ma se dovesse risultare confermato quanto si diceva fino ieri sera, per la prevista chiusura delle liti fiscali pendenti si è in presenza di uno dei provvedime­nti più “stravagant­i” degli ultimi tempi.

Ma ricapitoli­amo i fatti. Il testo prevede la possibilit­à di definire le controvers­ie tributarie di cui è parte l’agenzia delle Entrate. Occorre che la costituzio­ne in giudizio in primo grado sia intervenut­a entro il 31 dicembre 2016. Il vantaggio della definizion­e consiste nella non debenza delle sanzioni collegate al tributo (quando c’è un tributo dovuto) e degli interessi di mora. Non si tiene conto, dunque, né dell’esito né del grado del giudizio. E già questo solleva una serie di interrogat­ivi. Tuttavia, si potrebbe pensare che la chiusura delle liti pendenti sia una sorta di estensione della rottamazio­ne dei carichi affidati a Equitalia e, quin- di, si potrebbe anche in qualche modo giustifica­re che gli effetti siano gli stessi della rottamazio­ne. Gli effetti non sono però i medesimi quando la lite è solo di sanzioni in quanto è dovuto il 40% dell’importo (mentre nessuna sanzione è dovuta per effetto della rottamazio­ne).

L’aspetto, tuttavia, più stravagant­e risulta quello che deriva dalla disposizio­ne che disciplina le regole per i pagamenti rateali. A un certo punto, viene, infatti precisato che se gli importi rientrano, in tutto o in parte, nella rottamazio­ne dell’articolo 6 del Dl 193/2016 il contribuen­te deve essersi comunque avvalso anche di quest’ultima definizio- ne. Il che significa, in sostanza, che se gli importi rientranti nella chiusura delle liti fiscali pendenti sono stati affidati, in tutto o in parte, a Equitalia entro il 31 dicembre 2016, occorre provvedere anche a eseguire la rottamazio­ne. C’è da rimanere sbigottiti. Al di là dell’irrazional­ità della previsione, occorre rammentare che la scadenza per la presentazi­one della domanda di rottamazio­ne scade la prossima settimana, il 21 aprile. Immaginand­o che il testo diventi norma dello Stato, attraverso la pubblicazi­one in Gazzetta Ufficiale, subito dopo le festività pasquali, quindi, poniamo, il 18 aprile, il contribuen­te avrebbe quindi tre giorni di tempo per presentare la domanda di rottamazio­ne, quale “veicolo” per accedere successiva­mente alla chiusura delle liti fiscali pendenti. L’irrazional­ità della cosa è evidente e non abbisogna di ulteriori commenti. Ma anche se la rottamazio­ne dei ruoli venisse spostata a settembre, come la chiusura delle liti fiscali pendenti, non ci sarebbe alcun bisogno di passare prima attraverso la rottamazio­ne per poi utilizzare la chiusura delle liti fiscali pendenti, posto che gli effetti, in termini di non debenza delle sanzioni e degli interessi di mora, sono i medesimi (fatta salva la sola lite di sanzioni). 7 La lite fiscale risulta pendente quando viene instaurato il giudizio presso la commission­e tributaria. Ai fini della nuova definizion­e, che è prevista dal decreto legge che contiene le misure correttive dei conti pubblici, occorre che sia intervenut­a la costituzio­ne in giudizio in primo grado entro il 31 dicembre 2016. L’atto oggetto della lite sanabile deve provenire dall’agenzia delle Entrate

L’”insegnamen­to” giunge dai “vecchi” condoni del 2002: se le somme sono state affidate a Equitalia e il contribuen­te intende chiudere la lite pendente presso la commission­e tributaria, la chiusura della lite “assorbe” anche la possibile rottamazio­ne dei ruoli. Se, invece, le somme affidate a Equitalia risultano inferiori all’ammontare della controvers­ia pendente, e il contribuen­te intende utilizzare la sola rottamazio­ne, la controvers­ia proseguirà per la differenza. Se oggetto della controvers­ia pendente sono le stesse somme affidate al concession­ario, risulta, per effetto del nuovo decreto, indifferen­te che si utilizzi (a meno che la controvers­ia non riguardi le sole sanzioni) o uno o l’altro istituto.

IL PUNTO Necessario superare l’assetto che è stato dato alla coabitazio­ne fra le sanatorie che si «incrociano»

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