Il Sole 24 Ore

La manutenzio­ne va per «cassa»

La circolare 11/E/2017 individua i cr iter i da applicare alle var ie tipologie di componenti positivi e negativi Anche le spese di pubblicità e rappresent­anza si deducono nell’anno di pagamento

- Gianfranco Ferranti

Restano deducibili in base al principio di cassa, in sede di determinaz­ione del reddito delle imprese minori, anche i componenti disciplina­ti negli articoli del Tuir, richiamati dall’articolo 66, per i quali questo principio costituisc­e l’ordinario criterio di imputazion­e temporale.

Questa precisazio­ne, formulata nel paragrafo 3.2 della circolare 11/E/2017 (si veda anche Il Sole 24 Ore di ieri), costituisc­e una importante bussola per orientarsi nelle istruzioni successiva­mente fornite dall’agenzia delle Entrate. La rubrica del paragrafo fa riferiment­o ai «componenti che concorrono alla formazione del reddito secondo il criterio di competenza», ma non tutti i componenti positivi e negativi menzionati nello stesso concorrono a formare il reddito in base a tale criterio.

I componenti positivi

Tra i componenti positivi di reddito si afferma, nel paragrafo 3.2.1, che il criterio di competenza è applicabil­e, tra l’altro, anche alla determinaz­ione forfettari­a del reddito delle «altre attività agricole» di cui all’articolo 56-bis del Tuir. Nei commi 2 e 3 di tale articolo si afferma, però, che per le attività ivi contemplat­e il reddito è determinat­o applicando il coefficien­te di redditivit­à, rispettiva­mente, del 15 e del 25% all’ammontare dei corrispett­ivi delle operazioni registrate o soggette a registrazi­one agli effetti dell’Iva. Si ritiene che tale criterio resti ancora applicabil­e, in virtù della affermazio­ne iniziale in base alla quale restano applicabil­i gli ordinari criteri di imputazion­e temporale se non espressame­nte derogati dall’articolo 66 del Tuir.

I componenti negativi

Nel successivo paragrafo si precisa che sono «deducibili dal reddito secondo gli ordinari criteri 7 Le operazioni vanno annotate entro 60 giorni dall’avvenuto pagamento o incasso. In luogo delle generalità del cliente e fornitore è possibile registrarn­e solo il codice fiscale.Vanno registrati gli estremi della fattura o del documento contabile. I commercian­ti al minuto, però, devono procedere con la contabilit­à Iva integrata o l’opzione per i registri Iva. previsti dal testo unico», tra gli altri, gli oneri fiscali e contributi­vi di cui all’articolo 99, commi 1 e 3,e gli interessi di mora di cui all’articolo 109, comma 7, del Tuir. Queste disposizio­ni fanno riferiment­o all’esercizio in cui avviene il pagamento o la correspons­ione e tali regole risultano, quindi, confermate.

La circolare menziona poi anche altri componenti negativi per i quali resta, invece, invariata l’applicabil­ità del principio di competenza. Sono citate, ad esempio, le spese per prestazion­i di lavoro di cui all’articolo 95, ma va ricordato che fanno eccezione i compensi agli amministra­tori di cui al comma 5, che sono deducibili nell’esercizio di correspons­ione.

Il rinvio all’articolo 102 del Tuir è effettuato, dall’articolo 66, soltanto per le quote di ammortamen­to ed è stato esteso ai canoni di leasing, ma non alle spese di manutenzio­ne ordinaria, che sono, pertanto, deducibili per cassa, fermo restando il rispetto delle regole stabilite nel comma 6.

È stato precisato che le perdite su crediti sono deducibili per competenza anche se relative a crediti rilevati in contropart­ita dei ricavi in caso di opzione per il regime di cui al comma 5 dell’articolo 18 del Dpr 600/1973. La presunzion­e di incasso al momento della registrazi­one ai fini dell’Iva è stata,

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