Il Sole 24 Ore

Il regime semplifica­to archivia l’inventario

Ingresso automatico per chi debutta nel 2017 - In caso di r inuncia scatta il vincolo tr iennale sul cr iter io per competenza

- Gian Paolo Tosoni

Le imprese minori devono verificare l’ammontare dei ricavi conseguito nel 2016 secondo il criterio di competenza, o di cassa per i contribuen­ti minimi o che hanno applicato il regime forfettari­o, per individuar­e il proprio regime naturale del 2017; qualora i ricavi (articolo 85 del Tuir) risultino non superiori a 700mila euro, limite ridotto a 400mila per i contribuen­ti che svolgono esclusivam­ente prestazion­i di servizi, l’impresa appartiene naturalmen­te al regime di contabilit­à semplifica­ta con determinaz­ione del reddito secondo il criterio di cassa.

Le persone fisiche o società di persone che intraprend­ono nel 2017 una attività di impresa pos- sono altrettant­o collocarsi naturalmen­te nel regime semplifica­to. In questi casi non serve nessuna comunicazi­one all’agenzia delle Entrate.

Possono accedere per opzione al regime semplifica­to per cassa anche i contribuen­ti in possesso dei requisiti per l’applicazio­ne del regime forfettari­o di cui alla legge 190/2014 (ad esempio agente di commercio con ricavi non superiori a 25mila euro e che rispetta gli altri limiti dimensiona­li), ma in questo caso si tratta di opzione che sarà comunicata nella dichiarazi­one Iva relativa al 2017 e che è vincolante per un triennio.

La circolare 11/E/2017 non risolve il dubbio relativo al contribuen­te naturalmen­te forfettari­o che aveva optato per il regime di contabilit­à semplifica­ta, se ora possa revocare l’opzione per rientrare nel proprio regime naturale forfetario. Ciò in relazione alla circostanz­a che le modifiche all’articolo 66 del Tuir sono sostanzial­i e quindi ai sensi del Dpr 442/1997 dovrebbero legittimar­e la revoca dell’opzione anche durante il periodo del vincolo triennale. In questa occasione è cambiato il regime fiscale di arrivo e non quello di partenza.

La rinuncia

Il regime per cassa non è obbligator­io e potrà essere rifiutato con opzione per il regime di contabilit­à ordinaria e quindi con determinaz­ione del reddito per compe- tenza. In questo caso il vincolo è triennale, mentre in passato era annuale. L’opzione prosegue fino a quando non è revocata e si comunicher­à nella dichiarazi­one Iva relativa al 2017. In questo caso deve anche essere predispost­o il prospetto delle attività e passività ai sensi del Dpr 689/74 che non deve essere vidimato. Se il contribuen­te minore nel 2016 ha applicato il regime di contabilit­à ordinaria per opzione può proseguire nel predetto regime e in questo caso il vincolo vale solo per il 2017.

Le rimanenze

La fuga dal regime per cassa è giustifica­ta per le imprese minori con un elevato stock di rimanenze di merci al 31 dicembre 2016, che saranno interament­e deducibili nel 2017; qualora la deduzione integrale delle rimanenze generasse una perdita questa sarà deducibile dal reddito complessiv­o ma solo nel 2017. La circolare n. 11 regola il passaggio futuro dal regime di contabilit­à semplifica­ta a quello di contabilit­à ordinaria.

Nel presuppost­o che in vigenza del regime di cassa l’inventario delle merci non deve essere redatto dalle imprese minori, nella situazione patrimonia­le di partenza dovranno essere rilevate le giacenze sulla base del costo medio dell’intero anno e cioè dell’ultimo gestito con il criterio di cassa. Tuttavia le rimanenze che sono state pagate e quindi dedotte come spesa nell’anno dell’acquisto, non saranno un costo deducibile nel primo esercizio in regime ordinario.

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