Il regime semplificato archivia l’inventario
Ingresso automatico per chi debutta nel 2017 - In caso di r inuncia scatta il vincolo tr iennale sul cr iter io per competenza
Le imprese minori devono verificare l’ammontare dei ricavi conseguito nel 2016 secondo il criterio di competenza, o di cassa per i contribuenti minimi o che hanno applicato il regime forfettario, per individuare il proprio regime naturale del 2017; qualora i ricavi (articolo 85 del Tuir) risultino non superiori a 700mila euro, limite ridotto a 400mila per i contribuenti che svolgono esclusivamente prestazioni di servizi, l’impresa appartiene naturalmente al regime di contabilità semplificata con determinazione del reddito secondo il criterio di cassa.
Le persone fisiche o società di persone che intraprendono nel 2017 una attività di impresa pos- sono altrettanto collocarsi naturalmente nel regime semplificato. In questi casi non serve nessuna comunicazione all’agenzia delle Entrate.
Possono accedere per opzione al regime semplificato per cassa anche i contribuenti in possesso dei requisiti per l’applicazione del regime forfettario di cui alla legge 190/2014 (ad esempio agente di commercio con ricavi non superiori a 25mila euro e che rispetta gli altri limiti dimensionali), ma in questo caso si tratta di opzione che sarà comunicata nella dichiarazione Iva relativa al 2017 e che è vincolante per un triennio.
La circolare 11/E/2017 non risolve il dubbio relativo al contribuente naturalmente forfettario che aveva optato per il regime di contabilità semplificata, se ora possa revocare l’opzione per rientrare nel proprio regime naturale forfetario. Ciò in relazione alla circostanza che le modifiche all’articolo 66 del Tuir sono sostanziali e quindi ai sensi del Dpr 442/1997 dovrebbero legittimare la revoca dell’opzione anche durante il periodo del vincolo triennale. In questa occasione è cambiato il regime fiscale di arrivo e non quello di partenza.
La rinuncia
Il regime per cassa non è obbligatorio e potrà essere rifiutato con opzione per il regime di contabilità ordinaria e quindi con determinazione del reddito per compe- tenza. In questo caso il vincolo è triennale, mentre in passato era annuale. L’opzione prosegue fino a quando non è revocata e si comunicherà nella dichiarazione Iva relativa al 2017. In questo caso deve anche essere predisposto il prospetto delle attività e passività ai sensi del Dpr 689/74 che non deve essere vidimato. Se il contribuente minore nel 2016 ha applicato il regime di contabilità ordinaria per opzione può proseguire nel predetto regime e in questo caso il vincolo vale solo per il 2017.
Le rimanenze
La fuga dal regime per cassa è giustificata per le imprese minori con un elevato stock di rimanenze di merci al 31 dicembre 2016, che saranno interamente deducibili nel 2017; qualora la deduzione integrale delle rimanenze generasse una perdita questa sarà deducibile dal reddito complessivo ma solo nel 2017. La circolare n. 11 regola il passaggio futuro dal regime di contabilità semplificata a quello di contabilità ordinaria.
Nel presupposto che in vigenza del regime di cassa l’inventario delle merci non deve essere redatto dalle imprese minori, nella situazione patrimoniale di partenza dovranno essere rilevate le giacenze sulla base del costo medio dell’intero anno e cioè dell’ultimo gestito con il criterio di cassa. Tuttavia le rimanenze che sono state pagate e quindi dedotte come spesa nell’anno dell’acquisto, non saranno un costo deducibile nel primo esercizio in regime ordinario.