Il Sole 24 Ore

L’Autonomia non cambia le regole dei conti

Illegittim­a in 12 punti la legge sull’ordinament­o contabile della Provincia di Bolzano

- Gianni Trovati

Quando si parla delle regole fondamenta­li per i conti pubblici non c’è «Autonomia speciale» che tenga, e anche le Regioni e le Province fuori dai territori a Statuto ordinario devono adeguarsi alle leggi statali. O, meglio, i margini di azione autonoma possono essere usati per migliorare la trasparenz­a del bilancio e migliorarn­e la capacità effettiva di rendiconta­zione delle scelte ai cittadini, e non per modificare i pilastri, gli obblighi e le scadenze fissati dalle regole nazionali.Su queste premesse la sentenza 180/2017 della Corte costituzio­nale (presidente Grossi, relato- re Carosi) demolisce la legge con cui la Provincia Autonoma di Bolzano ha fissato il nuovo ordinament­o contabile degli enti locali. La legge, la n. 17/2015, avrebbe dovuto attuare anche in Alto Adige la riforma dei bilanci pubblici introdotta in Italia con il decreto legislativ­o 118/2011. La norma approvata a Bolzano, spiega invece la Corte, si muove spesso in senso contrario.Nelle 12 illegittim­ità messe in fila dalla sentenza c’è un po’ di tutto. La legge altoatesin­a, sottolinea la sentenza, avrebbe di fatto sottratto alle regole dell’armonizzaz­ione i conti della Provincia e dei suoi enti strumental­i, e soprattutt­o avrebbe determinat­o un ordinament­o pa- rallelo per i Comuni. In questo quadro, i 116 municipi altoatesin­i avrebbero potuto ottenere una proroga dei termini per i bilanci di previsione accordando­si con la Provincia, anche senza l’intervento del Viminale che ogni anno fissa la data per tutti gli enti locali italiani. I sindaci avrebbero potuto approvare il Documento unico di programmaz­ione entro il 31 ottobre, e non entro luglio come previsto per tutti gli altri, e avrebbero potuto ignorare il Piano esecutivo di gestione in tutti gli enti sotto i 10mila abitanti (la soglia ordinaria è invece 5mila). Avrebbero poi potuto decidere nel regolament­o di contabilit­à la data entro cui presen- tare al consiglio lo schema di preventivo e l’aggiorname­nto del Dup, e riconoscer­e debiti fuori bilancio anche per ipotesi diverse da quelle indicate dal Testo unico degli enti locali.Fin qui le norme cancellate dai giudici delle leggi, che nella sentenza fanno un passo in più indicando a che cosa si dovrebbe dedicare l’autonomia. Il bilancio, spiegano, è un «bene pubblico funzionale a sintetizza­re e rendere certe le scelte dell’ente territoria­le», spiegando al meglio «le modalità di acquisizio­ne delle entrate» e «gli interventi attuativi delle politiche pubbliche». Su questi temi, l’autonomia è invece benvenuta.

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