Abbreviato, esame dei testi per ribaltare l’assoluzione
Le sezioni unite estendono al r ito alternativo la garanzia dell’istruttoria in caso di reformatio in peius
Anche se la sentenza di assoluzione è stata adottata con rito abbreviato, per ribaltarla in appello, su impugnazione del Pm, in base a una diversa valutazione delle dichiarazioni decisive, è necessario procedere all’esame di chi ha dato le “notizie”.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza 18620) estendono anche al giudizio abbreviato il principio affermato con la sentenza 27620 del 2016 riguardo alla reformatio in peius del giudizio assolutorio di primo grado. Allora i giudici affermarono che il principio del giusto processo, preclude al giudice la possibilità di ribaltare la sentenza di assoluzione di primo grado senza rinnovare, anche d’ufficio, il dibattimento esaminando le persone che hanno reso dichiarazioni sui fatti del processo ritenute decisive per l’assoluzione. Quanto già assodato per il rito ordinario è invece oggetto di contrasto quando l’assoluzione arriva in seguito al rito abbreviato non condizionato. Qui i giudici si spaccano: per alcuni, le tutele affermate con la sentenza del 2016 vanno “esportate” anche al rito alternativo, mentre per altri, in sede di giudizio abbreviato di appello, non sarebbe necessario ai fini della condanna rinnovare l’istruzione.
Le Sezioni unite scelgono la maggiore tutela in nome del canone dell’«oltre ogni ragionevole dubbio», sul quale fa perno la sentenza del 2016. Una regola di giudizio che assume la veste di criterio generalissimo nel processo penale, direttamente col- legato al principio costituzionale della presunzione di innocenza. Fondamentale principio di civiltà e cardine dei moderni ordinamenti processuali in base al quale si deve pretendere che, in assenza di elementi sopravvenuti, l’eventuale rivisitazione in senso peggiorativo della sentenza di primo grado sia sorretta da elementi dirimenti: una “forza persuasiva superiore” capace dunque di far cadere ogni dubbio. E anche nell’ambito del giudizio abbreviato il diritto alla motivazione rafforzata deve essere applicato in tutta la sua ampiezza. Va dunque effettuata l’istruttoria, anche se in primo grado non c’è stata, per assumere per la prima volta in appello una prova considerata decisiva.