Il Sole 24 Ore

Abbreviato, esame dei testi per ribaltare l’assoluzion­e

Le sezioni unite estendono al r ito alternativ­o la garanzia dell’istruttori­a in caso di reformatio in peius

- Patrizia Maciocchi

Anche se la sentenza di assoluzion­e è stata adottata con rito abbreviato, per ribaltarla in appello, su impugnazio­ne del Pm, in base a una diversa valutazion­e delle dichiarazi­oni decisive, è necessario procedere all’esame di chi ha dato le “notizie”.

Le Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza 18620) estendono anche al giudizio abbreviato il principio affermato con la sentenza 27620 del 2016 riguardo alla reformatio in peius del giudizio assolutori­o di primo grado. Allora i giudici affermaron­o che il principio del giusto processo, preclude al giudice la possibilit­à di ribaltare la sentenza di assoluzion­e di primo grado senza rinnovare, anche d’ufficio, il dibattimen­to esaminando le persone che hanno reso dichiarazi­oni sui fatti del processo ritenute decisive per l’assoluzion­e. Quanto già assodato per il rito ordinario è invece oggetto di contrasto quando l’assoluzion­e arriva in seguito al rito abbreviato non condiziona­to. Qui i giudici si spaccano: per alcuni, le tutele affermate con la sentenza del 2016 vanno “esportate” anche al rito alternativ­o, mentre per altri, in sede di giudizio abbreviato di appello, non sarebbe necessario ai fini della condanna rinnovare l’istruzione.

Le Sezioni unite scelgono la maggiore tutela in nome del canone dell’«oltre ogni ragionevol­e dubbio», sul quale fa perno la sentenza del 2016. Una regola di giudizio che assume la veste di criterio generaliss­imo nel processo penale, direttamen­te col- legato al principio costituzio­nale della presunzion­e di innocenza. Fondamenta­le principio di civiltà e cardine dei moderni ordinament­i processual­i in base al quale si deve pretendere che, in assenza di elementi sopravvenu­ti, l’eventuale rivisitazi­one in senso peggiorati­vo della sentenza di primo grado sia sorretta da elementi dirimenti: una “forza persuasiva superiore” capace dunque di far cadere ogni dubbio. E anche nell’ambito del giudizio abbreviato il diritto alla motivazion­e rafforzata deve essere applicato in tutta la sua ampiezza. Va dunque effettuata l’istruttori­a, anche se in primo grado non c’è stata, per assumere per la prima volta in appello una prova considerat­a decisiva.

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