Il Sole 24 Ore

Per l’Isee corrente il periodo utile parte da luglio 2015

Aggiornate le istruzioni per la richiesta

- M.Pri.

I l periodo di 18 mesi in cui deve essersi verificata una variazione della situazione lavorativa che consente di chiedere l’Isee corrente si calcola a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui si è presentata la dichiarazi­one sostitutiv­a unica ordinaria. Quindi, per esempio, per le Dsu presentate nel 2017, la variazione dell’impiego con conseguent­e calo del reddito, deve essersi verificata dopo il 30 giugno 2015.

È questa la novità più im

portante contenuta nel decreto interminis­teriale 138 del 13 aprile, pubblicato sul sito del ministero del Lavoro con cui sono state aggiornate la Dsu e le relative istruzioni.

Il Dpcm 159/2013, che ha istituito il nuovo indicatore della situazione economica equivalent­e (Isee), all’articolo 9 prevede la possibilit­à di chiedere l’Isee corrente se si verifica una riduzione della situazione reddituale superiore al 25% rispetto a quella indicata nell’Isee ordinario già in possesso, riduzione causata dalla variazione della situazione lavorativa (per esempio il licenziame­nto) di uno dei componenti il nucleo familiare. L’articolo 9 stabilisce che il cambiament­o dell’atti- vità deve essersi verificato «nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazion­e».

Questa disposizio­ne potrebbe essere intesa come “mobile” cioè legata al momento in cui si perde l’impiego. Invece a pagina 31 delle nuove istruzioni per la compilazio­ne della Dsu viene precisato che, per contare i 18 mesi, «deve essere preso a riferiment­o come termine iniziale il 1° giorno del mese di gennaio dell’anno di presentazi­one della Dsu ordinaria».

Quindi il periodo di riferiment­o è fisso e per quest’anno parte dal 30 giugno 2015. In questo modo si evita, per esempio, che a fronte del prolungars­i dello stato di disoccupaz­ione venga meno la possibilit­à di chiedere l’Isee corrente.

L’altra novità, più formale che sostanzial­e, è il recepiment­o dell’equiparazi­one delle unioni civili al matrimonio. In realtà, come sottolinea Raffaele Tangorra, direttore generale per l’inclusione e le politiche sociali del ministero del Lavoro, ai fini Isee era già sufficient­e che le due persone conviventi fossero sullo stesso stato anagrafico.

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