Le ipotesi contabili
01 REGISTRI IVA INTEGRATI È il metodo più naturale e consiste nell’adottare la contabilità Iva integrandola con le operazioni fuori campo Iva ma rilevanti ai fini delle imposte dirette. Queste operazioni devono essere annotate entro 60 giorni dall’avvenuto pagamento o incasso. Per quanto riguarda le operazioni Iva, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi deve essere annotato l’importo complessivo dei mancati incassi e pagamenti. Le annotazioni di incassi e pagamenti delle operazioni dei periodi precedenti devono avvenire per singola fattura
02 OPZIONE REGISTRI IVA
Le imprese minori possono optare con vincolo triennale per la tenuta della contabilità Iva la quale diviene esaustiva anche ai fini della determinazione del reddito. L’opzione verrà esplicitata nel quadro VO della dichiarazione Iva del primo anno di opzione. In questo caso non devono essere annotati incassi e pagamenti. Questa scelta non può essere fatta dai contribuenti non soggetti passivi Iva quindi, ritenuta «relativa» in quanto ispirata a esigenze di semplificazione, ma non tale da costringere a pagare le imposte su ricavi non effettivamente percepiti, a maggior ragione nell’ambito di una disciplina che intende avvicinare il momento dell’obbligazione tributaria alla concreta disponibilità di mezzi finanziari, evitando di pagare le imposte su proventi non incassati. Le perdite su crediti sono, peraltro, deducibili per competenza anche se relative a componenti positivi che hanno concorso a formare il reddito entro il 2016 o che rilevano per competenza anche nel nuovo regime.
Spese relative a più esercizi
Il testo dell’articolo 108, anch’esso richiamato, è stato recentemente modificato dall’articolo 13-bis, comma 2, lettera a), del Dl 244/2016, che ha eliminato dallo stesso i riferimenti alle spese per studi e ricerche (di base e applicata) e a quelle di pubblicità e propaganda non accessorie ai costi di impianto e di ampliamento, che sono, pertanto, deducibili per cassa. Le spese di rappresentanza, pur essendo ancora menzionate nell’articolo 108 del Tuir, sono deducibili «nel periodo d’imposta di sostenimento», non avendo, ai fini fiscali, natura di oneri pluriennali.