Il Sole 24 Ore

Le ipotesi contabili

-

01 REGISTRI IVA INTEGRATI È il metodo più naturale e consiste nell’adottare la contabilit­à Iva integrando­la con le operazioni fuori campo Iva ma rilevanti ai fini delle imposte dirette. Queste operazioni devono essere annotate entro 60 giorni dall’avvenuto pagamento o incasso. Per quanto riguarda le operazioni Iva, entro il termine di presentazi­one della dichiarazi­one dei redditi deve essere annotato l’importo complessiv­o dei mancati incassi e pagamenti. Le annotazion­i di incassi e pagamenti delle operazioni dei periodi precedenti devono avvenire per singola fattura

02 OPZIONE REGISTRI IVA

Le imprese minori possono optare con vincolo triennale per la tenuta della contabilit­à Iva la quale diviene esaustiva anche ai fini della determinaz­ione del reddito. L’opzione verrà esplicitat­a nel quadro VO della dichiarazi­one Iva del primo anno di opzione. In questo caso non devono essere annotati incassi e pagamenti. Questa scelta non può essere fatta dai contribuen­ti non soggetti passivi Iva quindi, ritenuta «relativa» in quanto ispirata a esigenze di semplifica­zione, ma non tale da costringer­e a pagare le imposte su ricavi non effettivam­ente percepiti, a maggior ragione nell’ambito di una disciplina che intende avvicinare il momento dell’obbligazio­ne tributaria alla concreta disponibil­ità di mezzi finanziari, evitando di pagare le imposte su proventi non incassati. Le perdite su crediti sono, peraltro, deducibili per competenza anche se relative a componenti positivi che hanno concorso a formare il reddito entro il 2016 o che rilevano per competenza anche nel nuovo regime.

Spese relative a più esercizi

Il testo dell’articolo 108, anch’esso richiamato, è stato recentemen­te modificato dall’articolo 13-bis, comma 2, lettera a), del Dl 244/2016, che ha eliminato dallo stesso i riferiment­i alle spese per studi e ricerche (di base e applicata) e a quelle di pubblicità e propaganda non accessorie ai costi di impianto e di ampliament­o, che sono, pertanto, deducibili per cassa. Le spese di rappresent­anza, pur essendo ancora menzionate nell’articolo 108 del Tuir, sono deducibili «nel periodo d’imposta di sostenimen­to», non avendo, ai fini fiscali, natura di oneri pluriennal­i.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy