Il focus: bond societari
Nella pagina successiva più spazio a una delle tante richieste dei lettori a « Plus24 » .
Il lettore è interessato a conoscere le modalità di determinazione dei redditi derivanti dall’investimento in Oicr. Un tema molto sentito dai lettori di «Plus24».
«Come illustrato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare numero 21/2014 — precisa Renzo Parisotto, consulente fiscale di Ubi — se il risultato dell’investimento è positivo — differenza tra il prezzo di acquisto e prezzo di vendita senza tenere conto di eventuali commissioni — l’investitore consegue dal punto di vista fiscale un “reddito di capitale” (articolo 41 Tuir) mentre se il risultato è negativo viene realizzata una minusvalenza ricondotta ex lege alla categoria fiscale dei “redditi finanziari di natura finanziaria” (articolo 67 Tuir) e quindi nell’ambito delle plus/minus fiscali».
Con riguardo alle commissioni, il citato documento di prassi precisa che il reddito di capitale è determinato senza alcuna deduzione di spese ed oneri. «Le commissioni e spese eventualmente sostenute sia in sottoscrizione che in fase di riscatto/vendita non possono pertanto incidere sulla determinazione del reddito di capitale (risultato positivo) ma rilevano sempre come minusvalenze (reddito diverso)— conclude Parisotto —. Per conseguenza esse potranno andare ad incrementare la eventuale minus che si rilevassero come risultato dell’investimento ma non potranno essere portate a degrado del reddito di capitale».
Il lettore avrà modo di verificare le modalità applicate dalla propria banca separatemente per le commissioni e per il risultato dell’investimento ai fini dell’applicazione della ritenuta del 26 per cento.