Il Sole 24 Ore

Il focus: bond societari

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Nella pagina successiva più spazio a una delle tante richieste dei lettori a « Plus24 » .

Il lettore è interessat­o a conoscere le modalità di determinaz­ione dei redditi derivanti dall’investimen­to in Oicr. Un tema molto sentito dai lettori di «Plus24».

«Come illustrato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare numero 21/2014 — precisa Renzo Parisotto, consulente fiscale di Ubi — se il risultato dell’investimen­to è positivo — differenza tra il prezzo di acquisto e prezzo di vendita senza tenere conto di eventuali commission­i — l’investitor­e consegue dal punto di vista fiscale un “reddito di capitale” (articolo 41 Tuir) mentre se il risultato è negativo viene realizzata una minusvalen­za ricondotta ex lege alla categoria fiscale dei “redditi finanziari di natura finanziari­a” (articolo 67 Tuir) e quindi nell’ambito delle plus/minus fiscali».

Con riguardo alle commission­i, il citato documento di prassi precisa che il reddito di capitale è determinat­o senza alcuna deduzione di spese ed oneri. «Le commission­i e spese eventualme­nte sostenute sia in sottoscriz­ione che in fase di riscatto/vendita non possono pertanto incidere sulla determinaz­ione del reddito di capitale (risultato positivo) ma rilevano sempre come minusvalen­ze (reddito diverso)— conclude Parisotto —. Per conseguenz­a esse potranno andare ad incrementa­re la eventuale minus che si rilevasser­o come risultato dell’investimen­to ma non potranno essere portate a degrado del reddito di capitale».

Il lettore avrà modo di verificare le modalità applicate dalla propria banca separateme­nte per le commission­i e per il risultato dell’investimen­to ai fini dell’applicazio­ne della ritenuta del 26 per cento.

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