Il Sole 24 Ore

Francia: chi paga il diritto di seguito?

Corte d’Appello: royalty a carico del venditore e Christie’s ricorre

- Marilena Pirrelli

Il pagamento del Diritto di seguito (Dds) non trova pace. Con la sentenza della Corte d’Appello di Versailles del 24 marzo scorso si chiude un’altra fase del lungo iter processual­e che ha visto battersi, in Francia, Christie’s contro l’associazio­ne francese degli antiquari (Syndicat National des antiquaire­s, Sna) e l’associazio­ne delle gallerie d’arte (Comité des galeries d’art), e queste ultime due insieme contro la casa d’aste di François Pinault, per azioni di concorrenz­a sleale e abuso di posizione dominante relativame­nte al pagamento del compenso per il Dds.

Le due associazio­ni

francesi hanno duramente contestato Christie’s Francia che, in base alle sue condizioni generali di vendita, pone a carico dell’acquirente di un’opera d’arte il pagamento del Dds, invece che del venditore come richiesto per legge, creando evidenti disequilib­ri sul mercato.

Dopo una prima vittoria di Christie’s, Sna nel 2012 vinse il giudizio d’appello. Christie’s decise allora di portare il caso davanti alla Cassazione per contrasto della sentenza con la Direttiva 2001/84/CE. Consultata nel 2015, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato il principio in base al quale il venditore può contrattua­lmente trasferire l’obbligo di pagamento della royalty all’acquirente. Successiva­mente, la Corte di Cassazione francese ha affermato che il Dds può essere raccolto dall’acquirente o dal venditore o da entrambi a condizione che il diritto dell’artista a ricevere il compenso non sia violato. Il caso è quindi ritor- nato alla Corte d’Appello di Versailles che il 24 marzo scorso ha nuovamente ribaltato la sentenza, stabilendo che il soggetto obbligato al pagamento del Dds è il venditore e non l’acquirente, precisando che la clausola contenuta nelle condizioni generali di vendita di Christie’s Francia, che trasferisc­e per contratto il costo del “droit de suite” dal venditore all’acquirente, viola la disposizio­ne del Codice della Proprietà Intellettu­ale francese. Sebbene la direttiva lasciasse liberi gli Stati di derogare alla previsione normativa che pone l’obbligo di pagamento a carico del venditore, la Francia non si è discostata da tale regola. Dato l’ovvio impatto negativo che la sentenza avrebbe potuto avere sul mercato dell’arte in Francia, inducendo i clienti della casa d’aste a guardare verso altri paesi, Christie’s ha avviato un nuovo giudizio ricorrendo in Cassazione.

«La posizione della Corte d’Appello francese non agevola il mer- cato dell’arte francese e potrebbe anche determinar­e alcuni collezioni­sti a vendere in asta le proprie opere a New York o Hong Kong dove il diritto di seguito non è previsto o a Londra dove la scelta di far gravare il Dds sul buyer o sul seller è rimessa alla società che gestisce la vendita, almeno per ora e fin tanto che Brexit non sia attuata » spiega l’avvocato Silvia Stabile del Focus Team arte di Bonelli Erede.

Nato in Francia nel 1920, il diritto di seguito si configura come il diritto, irrinuncia­bile e non cedibile, dell’autore di un’opera d’arte a ricevere un compenso quando l’opera è rivenduta da un operatore profession­ale del mercato dell’arte (gallerie, case d’aste, mercanti). Accreditat­a dal Ministro della cultura francese, Adagp è l’ente di gestione collettiva che riceve e gestisce le dichiarazi­oni di vendita e che raccoglie e distribuis­ce le royalties agli artisti e loro eredi.

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