Il Sole 24 Ore

Compensazi­oni più difficili già dai modelli di quest’anno

Visto di conformità per gli importi al di sopra dei 5mila euro già a partire dalle dichiarazi­oni dei redditi da presentare nel corso del 2017 Obbligo di passare dai canali telematici delle Entrate per tutti i crediti da indicare nel quadro RU

- Pegorin e Ranocchi u

pLe nuove regole più stringenti sulla compensazi­one dei crediti d’imposta sono destinate ad entrare in vigore già dai modelli Redditi e Irap che saranno presentate nel 2017. Il decreto manovrina prevede una riduzione da 15mila a 5mila euro del limite al di sopra del quale, per poter compensare, sarà necessario il visto di conformità. Una stretta ancora più marcata per i titolari di partita Iva che dovranno passare dai canali telematici delle Entrate per poter compensare.

pSenza una specifica disciplina sulla decorrenza, le nuove regole sulle compensazi­oni sono destinate a entrare in vigore già dai modelli Redditi e Irap relativi al periodo d’imposta 2016. Secondo le bozze del decreto sulla “manovrina”, la prossima campagna dichiarati­va rischia di essere dominata da un deciso aumento dei visti di conformità necessari al fine di compensare gli importi a credito scaturenti dai relativi modelli. È prevista, infatti, la riduzione da 15mila a 5mila euro del limite al di sopra del quale, per poter compensare, sarà necessario il visto di conformità.

La nuova norma interessa le dichiarazi­oni dei redditi, l’Irap e l’Iva annuale. Nessun obbligo in tema di visto di conformità è stato introdotto, invece, nel caso di invio del modello Iva Tr, nell’ipotesi di utilizzo in compensazi­one di somme scaturenti dall’invio della dichiarazi­one trimestral­e. Ma mentre per l’Iva annuale, con ogni probabilit­à, se ne riparlerà ormai l’anno prossimo (i modelli 2017 sono stati gia inviati entro lo scorso 28 febbraio), per redditi e Irap gli operatori del settore saranno chiamati a confrontar­si con le nuove regole già dai prossimi giorni con riferiment­o alle dichiarazi­oni 2017 aventi a oggetto l’annualità d’imposta 2016.

Canale telematico

L’ulteriore importante novità del decreto riguarda l’obbligator­ietà dell’utilizzo del canale telematico per ogni tipologia di compensazi­one riguardant­e i soggetti titolari di partita Iva.

Dal tenore letterale della nuova norma si evince che, per questi soggetti sarà esteso, anche alle compensazi­oni degli importi a credito relativi alle imposte sui redditi, Irap, ritenute, addizional­i, imposte sostitutiv­e e crediti di imposta da indicare nel quadro RU, l’obbligo dell’utilizzo dei canali telematici delle Entrate, finora previsto solo per l’Iva. Ma non solo. La prevista abrogazion­e anche dell’originario limite di importo pari «a 5mila euro» fa pensare che tutte le compensazi­oni (e non più solo quelle superiori a 5mila euro o in casi di F24 a saldo zero) dovranno ora viaggiare per i titolari di partita Iva tramite i servizi telematici delle Entrate. La motivazion­e di tale restrizion­e è probabilme­nte da ricercare nella necessità di estendere il controllo preventivo da parte dell’Agenzia su ogni tipologia di compensazi­one effettuata dal contribuen­te, al fine di monitorare in tempo reale eventuali comportame­nti fraudolent­i posti in essere dai contribuen­ti.

Dichiarazi­oni dei redditi 2017

Le nuove regole avranno riflesso immediato già su questa campagna dichiarati­va. Per poter compensare sarà quindi necessario, con ogni probabilit­à, rispettare fin da subito i nuovi vincoli imposti, tenendo presente che, in ogni caso per le compensazi­oni relative a redditi e Irap, nonché quelle scaturenti dal quadro RU, non sarà comunque necessario il preventivo invio del modello Redditi 2017; l’utilizzo del credito in compensazi­one orizzontal­e può ancora avvenire anche anteriorme­nte alla presentazi­one della dichiarazi­one.

Inoltre, va ribadito che il nuovo limite di 5mila euro superato il quale ora scatta l’obbligo del visto di conformità sarà da riferirsi, come in passato, alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazi­one: il limite scatta, infatti, con riferiment­o al singolo codice tributo e non cumulativa­mente in relazione alla dichiarazi­one presentata.

Pertanto, anche in presenza delle nuove regole, nell’ipotesi in cui, ad esempio, emergano crediti relativi all’anno d’imposta 2016, per Irpef pari a 4.700 euro e per addizional­e regionale pari a 350 euro (la cui somma supera, dunque, 5mila euro), pure in ipotesi di utilizzo di entrambi in compensazi­one orizzontal­e, non sarà necessario alcun visto di conformità (circolare 10/E/2014).

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