Il Sole 24 Ore

Ordine a Youtube: vanno tolte le telenovela­s che violano il copyright

Il tribunale di Torino impone la rimozione delle telenovela­s disponibil­i sulla piattaform­a Responsabi­lità accertata dopo indicazion­e delle url incriminat­e

- Giovanni Negri

pVia da Youtube le puntate di telenovela­s rese disponibil­i in violazione di copyright. Lo stabilisce la Sezione specializz­ata in materia d’Impresa del tribunale di Torino con sentenza n. 1928 del 2017. Accolta, almeno su questo punto, la richiesta avanzata da Delta tv programs, società di produzione televisiva, titolare dei diritti di sfruttamen­to commercial­e in diversi Paesi (tra cui l’Italia) di una ventina di telenovela­s realizzate in Sud America. Diverse puntate erano da tempo state rese disponibil­i, gratuitame­nte sulla piattaform­a Youtube. Di qui una doppia richiesta avanzata da Delta tv, di rimozione dei contenuti e di risarcimen­to dei danni subiti. Su quest’ultimo aspetto sono stati riconosciu­ti 250mila euro in via equitativa, molto al di sotto dei valori richiesti.

Una vicenda che si è trascinata nel corso degli anni, visto che il tribunale di Torino ancora nel 2014 aveva chiarito che la responsabi­lità di Youtube nella violazione dei diritti di proprietà intellettu­ale andava chiesta in maniera circostanz­a, indicando nel dettaglio la url (striscia di indirizzo inter- net) che permette un accesso illecitame­nte gratuito ai contenuti tutelati.

Ora, la sentenza sottolinea come Youtube non ha provveduto, malgrado le segnalazio­ni, a rimuovere i contenuti incriminat­i, ma “solo” a oscurarli, in maniera tale da renderli accessibil­i dall’estero o anche dall’Italia, ma simulando un accesso dall’estero. Youtube ha però un sistema di rivendicaz­ione del copyright fondato sulla possibilit­à di “reclamo” di un soggetto diverso da quello che ha caricato il video e di “controrecl­amo” da parte di quest’ultimo. In tutti casi analizzati, oggetto della controvers­ia, nessuno ha provveduto ad avanzare controdedu­zioni al reclamo di Delta tv.

Ora, scrivono i giudici torinesi, «una volta che si verifica che vi è una segnalazio­ne di violazione di copyright e che l’utente che ha caricato il video contestato nulla osserva per dimostrare di essere il proprietar­io dei diritti vantati da altri, appare evidente che il prestatore dei servizi della società dell’informazio­ne è stato pienamente informato, ed è ora a conoscenza, dell’illiceità del caricament­o, avvenuto contro la volontà dell’unico soggetto che rivendica i relativi diritti».

Come procedere però? La sentenza mette in evidenza la necessità della cooperazio­ne dell’hosting provider con chi ha segnalato la violazione «e, in tal senso, la prima misura è certamente quella di impedire il caricament­o da parte dello stesso soggetto di nuovi video, ovvero di controllar­e con più accuratezz­a, e con una verifica specifica (anche manuale e non solo automatica), il materiale da questi caricato, e ciò a prescinder­e dal numero di volte in cui si sono ricevute altre simili contestazi­oni con riferiment­o a quel dato individuo (che possono essere due o più), e tenuto anche conto che non è certo un diritto inviolabil­e del singolo quello di riversare sulla piattaform­a Youtube propri video».

La sentenza prende poi posi- zione su un altro tema delicato, quello della perdita di neutralità del prestatore di servizi. La difesa Delta tv sosteneva che l’attività di indicizzaz­ione organizzaz­ione e gestione dei video caricati da terzi, con l’obettivo del loro sfruttamen­to, sarebbe idonea a escludere la neutralità. Non è così però, afferma la Sezione specializz­ata, perchè un intervento che valorizzi quel video, inserendol­o in un indice, abbinandov­i pubblicità coerente con la sua tipologia, rendendolo visibile accanto ad altri video simili, non compromett­e la posizione di neutralità perchè non incide in nulla sul contenuto del video stesso.

Per l’avvocato Luciano Daffarra, esperto in diritto d'autore e proprietà intellettu­ale, tuttavia, «tale affermazio­ne pare stridere rispetto al tenore della sentenza 8437/2016 del Tribunale di Roma, secondo cui il “modello di business” offerto dalla stessa piattaform­a oggetto dell’esame del tribunale piemontese, darebbe vita ad un vero e proprio coinvolgim­ento dell’Isp nella messa a disposizio­ne dei contenuti da parte degli utenti, tale da fargli perdere il beneficio del safe harbor ».

I CRITERI La gestione dei video però non compromett­e la neutralità del provider perchè non incide sui contenuti

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy