Il Sole 24 Ore

Crolli, colpa limitata dell’amministra­tore

Per la Cassazione l’amministra­tore non risponde in automatico di omicidio colposo I difetti struttural­i prevalgono sulla mancanza di un giunto conforme

- Giulio Benedetti

pL’amministra­tore (e costruttor­e) non può essere accusato di omicidio solo perché non ha proposto per tempo all’assemblea gli interventi necessari a prevenire il terremoto. La Corte di cassazione (sentenza 28571/2016) ha annullato senza rinvio, perché il fatto non sussiste, la sentenza che aveva condannato per omicidio colposo plurimo e di lesioni personali un amministra­tore condominia­le il quale , anche in qualità di ingegnere di progettist­a e di direttore dei lavori, aveva progettato il tetto di copertura dell’edificio, omettendo di effettuare ogni valutazion­e di adeguatezz­a sismica dell’edificio che era poi collassato interament­e a seguito di un terremoto.

La sentenza premette che deve essere esclusa la natura eccezional­e e imprevedib­ile dell’evento sismico nel contesto storico in cui è accaduto (all’Aquila nel 2009), tuttavia assolve l’amministra­tore poiché la sentenza di condanna non ha adeguatame­nte motivato sulla delibera assemblear­e di approvazio­ne dei lavori di consolidam­ento dell’edificio.

Per la Cassazione la sentenza di condanna segue infatti una logica troppo consequenz­iale in ordine alla probabilit­à che se l’assemblea condominia­le avesse effettivam­ente deliberato, a fronte delle informazio­ni che avrebbe dovuto fornire l’amministra­tore dopo l’esito delle doverose verifiche sullo stato del palazzo, «l’effettuazi­one di non meglio specificat­e opere di consolidam­ento dell’intero edificio», queste sarebbero state «tali da consentire, con ragionevol­e probabilit­à , allo stesso edificio di resistere al sisma del 2009». In un’altra pronuncia sempre la Cassazione (sentenza 13469/2017) ha confermato la sentenza che ha assolto gli imputati in relazione al crollo, avvenuto a seguito di un evento sismico, di un edificio, e causato, secondo l’accusa, dalla realizzazi­one di un giunto sismico, con l’edificio confinante, non conforme alla normativa vigente. A tal riguardo la Corte ha escluso la responsabi­lità degli imputati in quanto ha ritenuto che il crollo dell’edificio sia stato «originato dai suoi stessi difetti costruttiv­i

GLI OBBLIGHI Il costruttor­e, poi divenuto amministra­tore, non aveva sollecitat­o l’assemblea a effettuare le verifiche statiche e il consolidam­ento

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