Crolli, colpa limitata dell’amministratore
Per la Cassazione l’amministratore non risponde in automatico di omicidio colposo I difetti strutturali prevalgono sulla mancanza di un giunto conforme
pL’amministratore (e costruttore) non può essere accusato di omicidio solo perché non ha proposto per tempo all’assemblea gli interventi necessari a prevenire il terremoto. La Corte di cassazione (sentenza 28571/2016) ha annullato senza rinvio, perché il fatto non sussiste, la sentenza che aveva condannato per omicidio colposo plurimo e di lesioni personali un amministratore condominiale il quale , anche in qualità di ingegnere di progettista e di direttore dei lavori, aveva progettato il tetto di copertura dell’edificio, omettendo di effettuare ogni valutazione di adeguatezza sismica dell’edificio che era poi collassato interamente a seguito di un terremoto.
La sentenza premette che deve essere esclusa la natura eccezionale e imprevedibile dell’evento sismico nel contesto storico in cui è accaduto (all’Aquila nel 2009), tuttavia assolve l’amministratore poiché la sentenza di condanna non ha adeguatamente motivato sulla delibera assembleare di approvazione dei lavori di consolidamento dell’edificio.
Per la Cassazione la sentenza di condanna segue infatti una logica troppo consequenziale in ordine alla probabilità che se l’assemblea condominiale avesse effettivamente deliberato, a fronte delle informazioni che avrebbe dovuto fornire l’amministratore dopo l’esito delle doverose verifiche sullo stato del palazzo, «l’effettuazione di non meglio specificate opere di consolidamento dell’intero edificio», queste sarebbero state «tali da consentire, con ragionevole probabilità , allo stesso edificio di resistere al sisma del 2009». In un’altra pronuncia sempre la Cassazione (sentenza 13469/2017) ha confermato la sentenza che ha assolto gli imputati in relazione al crollo, avvenuto a seguito di un evento sismico, di un edificio, e causato, secondo l’accusa, dalla realizzazione di un giunto sismico, con l’edificio confinante, non conforme alla normativa vigente. A tal riguardo la Corte ha escluso la responsabilità degli imputati in quanto ha ritenuto che il crollo dell’edificio sia stato «originato dai suoi stessi difetti costruttivi
GLI OBBLIGHI Il costruttore, poi divenuto amministratore, non aveva sollecitato l’assemblea a effettuare le verifiche statiche e il consolidamento