Il Sole 24 Ore

La società d’ingegneria può fare progetti per i privati solo dal 2012

- Angelo Busani Elisabetta Smaniotto

pSolo dal 2012, e cioè dall’entrata in vigore della legge 183/2011 (quella che ha introdotto le società tra profession­isti, Stp), è lecito che l’attività di progettazi­one di ingegneria civile, interament­e rientrante nell’attività profession­ale tipica dell’ingegnere e dell’architetto, sia svolta, oltre che da questi profession­isti (individual­mente o nella forma della studio associato), anche da una società tra profession­isti (Stp) o da una società di ingegneria, e cioè dalla società disciplina­ta dapprima dalla legge 109/1994 e poi dal Dlgs 163/2006 e oggi dal Dlgs 50/2016.

Anteriorme­nte all’entrata in vigore della legge 183/2011, la società di ingegneria poteva bensì effettuare attività di progettazi­one e direzione dei lavori, ma solo nell’ambito dei «lavori pubblici» e non in dipendenza di committenz­e private.

Sono queste le conclusion­i cui giunge la Cassazione nella sentenza 7310 del 22 marzo 2017.

Per suffragare questa decisione, la Cassazione ha ripercorso tutto l’iter normativo che ha avuto a oggetto le società di ingegneria, iniziato con la legge 183/1976 e poi proseguito con le leggi 92/1979 e 17/1981, le quali consentiro­no la costituzio­ne di società di ingegneria (nelle due forme cosiddette del commercial e del consulting engineerin­g), così parzialmen­te abrogando il divieto, di cui alla legge 1815/1939, di esercizio in forma societaria delle profession­i ordinistic­he.

Sulla base di questa originaria legislazio­ne, per fattispeci­e formatesi anteriorme­nte all’entrata in vigore della legge 109/1994, la Cassazione (sentenze 10872/1999, 10937/1999 e 24922/2007) aveva dunque ritenuto lecito l’affidament­o alla società di ingegneria di incarichi in cui l’apporto intellettu­ale dell’ingegnere fosse uno dei vari fattori del più complesso risultato promesso al committent­e e, viceversa, aveva sancito l’illiceità di incarichi alle società di ingegneria aventi a oggetto un’opera di progettazi­one di ingegneria civile interament­e rientrante nell’attività profession­ale tipica dell’ingegnere e dell’architetto.

Senonché, con la legge 109/1994 (le cui norme sono state successiva­mente ribadite nel Dl- gs 163/2006 e, oggi, nel Dlgs 50/2016), la materia venne riformata con la previsione che, nell’ambito dei «lavori pubblici» la società di ingegneria (costituita anche come società di capitali e avente come soci anche o solo soci non profession­isti) potesse essere compresa tra i soggetti idonei ad effettuare attività di progettazi­one, direzione dei lavori e attività accessorie alle precedenti e, quindi, a eseguire anche le prestazion­i progettual­i tipiche dell’ingegnere e dell’architetto: la legge 109/1994, infatti, sancì in particolar­e che le società di ingegneria potessero eseguire «studi di fattibilit­à, ricerche, consulenze, progettazi­oni e direzione la- vori, valutazion­i di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale».

Questa limitazion­e dell’attività progettual­e delle società di ingegneria al solo campo dei lavori pubblici è dunque perdurata – secondo la Cassazione – fino a che non è intervenut­a la legge 183/2011 sulle società tra profession­isti (Stp): anche la legge 266/1997, che abrogò il divieto di cui alla legge 1815/1939, non riuscì ad avere questo effetto di ammettere incarichi di committenz­a privata alle società di ingegneria per lo svolgiment­o di attività di progettazi­one proprie della profession­e dell’ingegnere e dell’architetto.

Infatti, la legge 266/1997 prevedeva un decreto attuativo che non venne mai emanato, con il risultato che l’esercizio della libera profession­e sotto forma societaria non ottenne allora alcuno sdoganamen­to, fatta eccezione per specifici interventi settoriali del legislator­e (quali la legge 96/2001 per la profession­e forense).

Per aversi il via libera all’esercizio della profession­e ingegneris­tica a committenz­a privata mediante un veicolo societario fu necessario pertanto attendere la predetta legge 183/2011, la quale, nell’introdurre nel nostro ordinament­o la figura della Stp, ha fatto salvi (articolo 10, comma 9) i modelli societari già vigenti, quali appunto le società di ingegneria le quali, da quel momento, hanno dunque potuto affrancars­i dal mero ambito dei lavori pubblici per esercitare la loro attività anche nel campo dei lavori commission­ati da soggetti diversi dalla pubblica amministra­zione.

IN ORIGINE Prima della legge 109/1994 ritenuto lecito l’incarico alle società se più ampio dell’attività ritenuta tipica del singolo

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