Il Sole 24 Ore

Dichiarazi­one sempre rettificab­ile

Bocciata la tesi in base alla quale le integrazio­ni possono solo evidenziar­e maggiori redditi o correggere errori materiali Subito compensabi­li i crediti da integrativ­e nei termini della dichiarazi­one d’imposta successiva

- Roberto Bianchi

pIl contribuen­te, nei tempi concessi dall’articolo 43 del Dpr 600/1973, conserva la facoltà di rettificar­e la dichiarazi­one anche se viziata da errori od omissioni, oltre al diritto di vedersi riconoscer­e il maggior credito generatosi in conseguenz­a all’inseriment­o dei dati rettificat­i nel modello dichiarati­vo. Questi risultano essere i postulati diffusi dalla prima sezione della Ctp Lodi attraverso la sentenza 5/I/17.

Un contribuen­te impugnava il silenzio rifiuto generatosi sulle istanze di rimborso Irpef e imposte regionali imputabili a eccedenze di versamento di una Snc di cui deteneva il 50% del capitale. I residui creditori si erano generati attraverso la presentazi­one, nel 2015, di due integrativ­e a favore, per le annualità 2011 e 2012, per mezzo delle quali l’ente comunicava alle Entrate di aver beneficiat­o di deduzioni aggiuntive. Per effetto delle rettifiche il reddito della Snc da imputare per trasparenz­a ai soci risultava inferiore e, tale differenza, dava diritto ai comparenti di richiedern­e il rimborso in proporzion­e alle rispettive quote di partecipaz­ione agli utili societari.

Nella costituzio­ne in giudizio, l’amministra­zione finan- ziaria asseriva che nella dichiarazi­one integrativ­a fosse possibile evidenziar­e esclusivam­ente maggiori redditi (integrativ­a a sfavore) o correggere unicamente errori materiali di compilazio­ne. La Ctp, in forza degli interventi normativi che hanno riformulat­o l’articolo 2 del Dpr 322/1998, ha accolto il ricorso del contribuen­te disponendo il rimborso degli importi versati dai soci in eccesso, ritenendo valide ed efficaci le rettifiche eseguite sulle dichiarazi­oni dei redditi 2011 e 2012 e, di conseguenz­a, dovuto il rimborso richiesto dal contribuen­te.

Il Dl 193/2016 ha agito sul testo dell’articolo 2 del Dpr 322/1998 confermand­o il convincime­nto secondo il quale l’articolo 2, comma 8 del Dpr 322/1998 raffigura la disciplina di riferiment­o in materia di dichiarazi­oni integrativ­e, che possono essere inviate all’amministra­zione a prescinder­e dall’emersione di nuovi elementi favorevoli o sfavorevol­i, entro i termini di decadenza dell’azione accertativ­a.

Il primo periodo del comma 8bis non risulta variato rispetto al testo previgente e, di conseguenz­a, se la dichiarazi­one integrativ­a a favore viene inoltrata entro i termini previsti per la presentazi­one della dichiarazi­one del periodo d’imposta successivo, il credito emergente può essere immediatam­ente utilizzato in compensazi­one. Ma la vera novità è individuab­ile nelle nuova formulazio­ne della seconda parte comma 8-bis il quale, in ipotesi di errori contabili riconducib­ili alla competenza temporale, sancisce che il credito scaturente dalla dichiarazi­one integrativ­a a favore, presentata entro i termini previsti dal comma 8, può essere immediatam­ente utilizzato in compensazi­one, senza la necessità di dover osservare alcuna limitazion­e temporale, superando di fatto la “procedura” introdotta dall’Ufficio mediante la circolare 31/E/2013.

Al contrario, le limitazion­i temporali si manifestan­o invece in tutti gli altri casi in cui la dichiarazi­one integrativ­a a favore venga inoltrata oltre il termine previsto per la presentazi­one della dichiarazi­one del periodo d’imposta successivo in quanto, in tale circostanz­a, la compensazi­one potrà concernere esclusivam­ente « i debiti maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quello di presentazi­one della dichiarazi­one integrativ­a».

Infine, l’articolo 1, comma 640, della legge 190/2014 dispone – sia nella circostanz­a in cui il contribuen­te provveda a integrare a suo sfavore la dichiarazi­one originaria e sia nel caso opposto – che i termini di decadenza dell’azione di accertamen­to ex articolo 43 del Dpr 600/1973, devono essere conteggiat­i a far data dall’anno di presentazi­one della dichiarazi­one integrativ­a. Tuttavia la riapertura dei termini può fare riferiment­o ai “soli” elementi oggetto di integrazio­ne nella dichiarazi­one.

I L PRINCIPIO Per i giudici il riferiment­o è costituito dalle modifiche a favore del contribuen­te introdotte con il decreto legge 193/2016

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