Iva al 22% solo per le cessioni di acqua minerale
pSolo le cessioni di acqua minerale scontano l’aliquota Iva al 22%. La Ctp Bologna, sezione 3 (presidente-relatore Marullo), con ben sette sentenze ha confermato la precedente decisione della sezione 9 della stessa Ctp (sentenza 1232/2017, si veda «Il Sole 24 Ore» del 23 novembre 2016).
La pretesa erariale era fondata su un ragionamento riconducibile alla risoluzione 11/E/2014: poiché il Dlgs 176/2011 avrebbe «equiparato economicamente» le acque minerali alle acque sorgive e poiché a queste ultime si dovrebbero equiparare anche le comuni acque potabili (che, però, sorgive non sono), non avrebbe più alcun senso la distinzione di aliquote Iva posta con l’articolo 5, comma 3, del Dl 261/1990 che aveva previsto che soltanto le cessioni di acqua minerale fossero assoggettate all’aliquota massima, mentre lasciava all’aliquota del 10% tutte le altre acque senza distinzione sulle modalità di erogazione o la natura del soggetto erogante. Quindi, soltanto l’acqua fornita dal gestore della rete pubblica dovrebbe essere assoggettata all’aliquota ridotta e questa sarebbe, peraltro, l’unica interpretazione rispettosa della normativa europea (direttiva 2006/112) che autorizza l’applicazione dell’aliquota ridotta al solo servizio di erogazione di acqua tramite rete pubblica. Conseguentemente, secondo l’Agenzia, si sarebbero dovute assoggettare all’aliquota massima (oggi del 22%) tutte le altre cessioni di acqua, a prescindere dal tipo di acqua venduta.
La Ctp Bologna, invece, in accoglimento della linea della difesa, ha rigettato tutte le argomentazioni erariali. In primo luogo, quella fondata sulla normativa Ue: se è vero che il punto 2 dell’allegato III della direttiva 2006/112 richiama il servizio di erogazione dell’acqua, l’applicabilità dell’aliquota ridotta alla cessione dell’acqua non minerale è espressamente consentita dal punto 1 dello stesso allegato che disciplina la cessione di tutti prodotti alimentari. In secondo luogo, quella fondata sulla normativa italiana (n. 81, parte III, tabella A allegata al Dpr 633/1973 e articolo 5, comma 3, Dlgs 261/1990), che è chiara nel prevedere l’aliquota massima per la sola acqua minerale e non anche per le altre tipologie di acqua, che invece rimangono soggette all’aliquota ridotta.
Infine, è stato osservato che è del tutto irrilevante la presunta «equiparabilità economica» dell’acqua potabile all’acqua sorgiva – la cui cessione, secondo l’Erario, sconterebbe l’aliquota ordinaria alla stessa stregua delle cessioni di acqua minerale – in quanto non è possibile applicare analogica-