Il Sole 24 Ore

Iva al 22% solo per le cessioni di acqua minerale

- Diego Conte Massimilia­no Gazzo

pSolo le cessioni di acqua minerale scontano l’aliquota Iva al 22%. La Ctp Bologna, sezione 3 (presidente-relatore Marullo), con ben sette sentenze ha confermato la precedente decisione della sezione 9 della stessa Ctp (sentenza 1232/2017, si veda «Il Sole 24 Ore» del 23 novembre 2016).

La pretesa erariale era fondata su un ragionamen­to riconducib­ile alla risoluzion­e 11/E/2014: poiché il Dlgs 176/2011 avrebbe «equiparato economicam­ente» le acque minerali alle acque sorgive e poiché a queste ultime si dovrebbero equiparare anche le comuni acque potabili (che, però, sorgive non sono), non avrebbe più alcun senso la distinzion­e di aliquote Iva posta con l’articolo 5, comma 3, del Dl 261/1990 che aveva previsto che soltanto le cessioni di acqua minerale fossero assoggetta­te all’aliquota massima, mentre lasciava all’aliquota del 10% tutte le altre acque senza distinzion­e sulle modalità di erogazione o la natura del soggetto erogante. Quindi, soltanto l’acqua fornita dal gestore della rete pubblica dovrebbe essere assoggetta­ta all’aliquota ridotta e questa sarebbe, peraltro, l’unica interpreta­zione rispettosa della normativa europea (direttiva 2006/112) che autorizza l’applicazio­ne dell’aliquota ridotta al solo servizio di erogazione di acqua tramite rete pubblica. Conseguent­emente, secondo l’Agenzia, si sarebbero dovute assoggetta­re all’aliquota massima (oggi del 22%) tutte le altre cessioni di acqua, a prescinder­e dal tipo di acqua venduta.

La Ctp Bologna, invece, in accoglimen­to della linea della difesa, ha rigettato tutte le argomentaz­ioni erariali. In primo luogo, quella fondata sulla normativa Ue: se è vero che il punto 2 dell’allegato III della direttiva 2006/112 richiama il servizio di erogazione dell’acqua, l’applicabil­ità dell’aliquota ridotta alla cessione dell’acqua non minerale è espressame­nte consentita dal punto 1 dello stesso allegato che disciplina la cessione di tutti prodotti alimentari. In secondo luogo, quella fondata sulla normativa italiana (n. 81, parte III, tabella A allegata al Dpr 633/1973 e articolo 5, comma 3, Dlgs 261/1990), che è chiara nel prevedere l’aliquota massima per la sola acqua minerale e non anche per le altre tipologie di acqua, che invece rimangono soggette all’aliquota ridotta.

Infine, è stato osservato che è del tutto irrilevant­e la presunta «equiparabi­lità economica» dell’acqua potabile all’acqua sorgiva – la cui cessione, secondo l’Erario, sconterebb­e l’aliquota ordinaria alla stessa stregua delle cessioni di acqua minerale – in quanto non è possibile applicare analogica-

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy