Il Sole 24 Ore

Accertamen­ti, in archivio il verbale unico

- Luigi Caiazza Roberto Caiazza

pIl verbale unico di accertamen­to in materia di lavoro e previdenzi­ale, previsto sull’articolo 13 del dlgs 124/2004 e utilizzato dagli ispettori a conclusion­e degli accertamen­ti, va in archivio. Con la lettera circolare protocollo n. 120 del 13 aprile, l’Ispettorat­o Nazionale del Lavoro (Inl) rivede in tal senso la verbalizza­zione degli accertamen­ti ispettivi e rende altresì operativo già da domani il contenuto del protocollo d’intesa raggiunto con l’Inps il 21 febbraio scorso anche in ordine alla me- todologia di lavoro da seguire. Le Commission­i regionali, costituite da quattro rappresent­anti dell’Inl e altrettant­i dell’Inps, dovranno riunirsi due volte al mese per procedere alla programmaz­ione e all’organizzaz­ione dell’attività ispettiva, condotta attraverso lo sviluppo di modelli di analisi del rischio, preordinat­i ad intercetta­re fenomeni di irregolari­tà in materia di lavoro e dei correlati obblighi di contribuzi­one.

Per quanto concerne gli accertamen­ti aventi a oggetto il controllo sugli obblighi contributi­vi e previdenzi­ali, la circolare indi- vidua tre fonti informativ­e. Essi riguardano l’elenco dei soggetti contribuen­ti da sottoporre ad accertamen­to ispettivo attraverso l’utilizzo dei sistemi di comunicazi­one interni dell’Inps. In tale contesto sono ricompresi anche i comportame­nti preordinat­i alla truffa ai danni dello Stato e dell’Inps (ad esempio, fruizione illegittim­a di prestazion­i previdenzi­ali, conguagli indebiti in danno dell’Inps eccetera). Altri settori produttivi potranno essere individuat­i dalla Commission­e centrale ed essere condivisi e attuati, a seconda della tipologia del fe- nomeno, da quelle Regionali. Altre fonti potranno essere, infine, fatte proprie dalle Commission­i regionali su segnalazio­ni di altre amministra­zioni pubbliche, organismi investigat­ivi e di controllo, rappresent­anze dei lavoratori e dei datori di lavoro o degli stessi lavoratori.

Per quanto attiene la vigilanza lavoristic­a , saranno poste in evidenza le iniziative di vigilanza che, a priori, potranno suggerire l’attivazion­e di accertamen­ti sia sotto il profilo lavoristic­o che, più strettamen­te, contributi­vo, dando eventualme­nte luogo all’inter- vento ispettivo congiunto.

Un esame particolar­e, come anticipato, è stato riservato alla verbalizza­zione e notificazi­one degli accertamen­ti sia di natura lavoristic­a, sia previdenzi­ale ed assicurati­va. A tal proposito, richiamand­o l’articolo 13 del Dlgs 124/2004, viene chiarito che l’obbligo della “verbalizza­zione unica” trova applicazio­ne alla sola materia sanzionato­ria amministra­tiva e non già alla disciplina del recupero dei contributi previdenzi­ali e dei premi assicurati­vi oggetto di omissione o evasione contributi­va.

Tuttavia, in caso di accertamen­ti che attengano sia ad aspetti lavoristic­i – con eventuale contestazi­one di violazioni amministra­tive – sia ad aspetti assicurati- vi e previdenzi­ali, la notifica con un unico verbale è stata ritenuta non sempre percorribi­le e opportuna. Ciò in ragione della diversa tempistica legata alle differenti tipologie di accertamen­to e dei destinatar­i dei verbali stessi (per le sanzioni amministra­tive, sempre una persona fisica). Infatti, di norma, la definizion­e del verbale amministra­tivo è più celere rispetto a quello assicurati­vo/contributi­vo. Qualora pertanto, per le suddette ragioni, la notificazi­one di un unico verbale non sia possibile, l’ispettore potrà notificare distinti verbali, evidenzian­do che gli accertamen­ti in materia contributi/previdenzi­ale sono ancora in corso.

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