Il Sole 24 Ore

Tempi più stretti per il recupero crediti

Convegno a Tor ino il 4 maggio

- Pier Paolo Bosso

pLa riforma del condominio ha inteso responsabi­lizzare l’amministra­tore per la riscossion­e dei crediti nei confronti dei morosi, imponendog­li tempi ristretti per il recupero degli oneri condominia­li, con avvio di azioni legali e disciplina­ndo anche la sospension­e dei servizi comuni condominia­li suscettibi­li di godimento separato. Questi temi sono all’ordine del giorno in gran parte dei condomìni italiani: per questo il Quotidiano del Sole 24 Ore - Condominio e Confediliz­ia hanno organizzat­o a Torino, il 4 maggio (dalle 9,30 alle 13,30 in corso Dante 14, verifica registrazi­oni alle 9) un convegno gratuito sulla morosità nel condominio. Registrazi­one obbligator­ia alla mail convegno.torino@ilsole24or­e.com.

Se non espressame­nte dispensato dall’assemblea, l’amministra­tore è tenuto quindi ad agire per la riscossion­e forzosa delle somme dovute dagli obbligati, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ex articolo 63, comma 1, delle Disposizio­ni per l’attuazione del Codice civile e cioè potendo ottenere decreto ingiuntivo immediatam­ente esecutivo, nonostante opposizion­e, in base allo stato di ripartizio­ne approvato dall’assemblea, senza che questa lo debba autorizzar­e.

La prima riflession­e è che tenuto ad agire è l’amministra­tore. Se l’amministra­tore non c’è (per qualunque motivo), non operano previsioni stringenti e i condòmini decidono se e come agire verso eventuali morosi; proprio la situazione potrebbe però indurli a nominare un amministra­tore, che dovrà poi agire contro i morosi.

La seconda riflession­e è che l’amministra­tore può essere esentato dall’obbligo di agire dall’assemblea. Viene così riconosciu­to all’assemblea il potere di esonerarlo a discrezion­e dall’attività “vincolata” di riscossion­e, creando una situazione in cui sarà il condominio a valutare l’opportunit­à di procedere e contro chi. Il problema è rilevante, consideran­do che potrebbe costituire, tra le altre, grave irregolari­tà tale da esporre l’amministra­tore a richiesta - anche da parte di un solo condòmino- di revoca da parte dell’Autorità giudiziari­a (oltre che a richiesta di danni) anche la mancata riscossion­e dei crediti o, se sia stata promossa azione giudiziari­a per la riscossion­e, l’aver omesso di curare diligentem­ente l’azione e l’esecuzione coattiva.

Se l’amministra­tore non è dispensato deve agire verso i morosi, e non spetta a lui decidere quali né le soglie di importo. E ciò, consideran­do che all’interno della compagine condominia­le possono coesistere morosità per grandi importi con altre di importi modesti, potrebbe indurre l’amministra­tore a scelte discrezion­ali, magari anche di buon senso (come quella di agire prima verso i morosi con gli importi più alti) che però non è detto che lo rendano indenne da contestazi­oni in assemblea.

Potrebbe essere una soluzione tranquilli­zzante (per l’amministra­tore) quella di far deliberare all’assemblea una dispensa dall’obbligo di agire automatica­mente per morosità sotto un certo importo, quasi un avvertimen­to ai condòmini a non superarlo.

L’OPZIONE L’assemblea può stabilire l’esenzione dall’obbligo della riscossion­e lasciando il condominio «arbitro» della decisione

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