Attenzione alle carte da conservare
Tra la ricezione e l’invio ci sono di mezzo le verifiche. Dopo aver visionato la precompilata, e prima di procedere a ri-trasmetterla all’agenzia delle Entrate, i contribuenti sono chiamati a confrontare (carte alla mano) i bonus fiscali “caricati” in dichiarazione con quelli realmente spettanti.
Il raffronto – dal quale potrebbe ad esempio emergere l’assenza dei dati relativi agli interessi passivi sui mutui, o la presenza di spese mediche di cui non si ha “memoria” (si vedano le schede in alto) – è necessario sia che si scelga la strada del fai-da-te, sia che ci si rivolga al Caf o al commercialista. Tenendo presente che ogni beneficio fiscale esige i propri giustificativi: dunque non solo le certificazioni uniche 2017, ma tutte le fatture, le ricevute e le quietanze di pagamento di oneri e spese deducibili, o che consentono una detrazione d’imposta; e tutti i documenti che certificano il diritto ad accedere alle agevolazioni stesse (come il contratto di acquisto dell’abitazione principale, o quello del mutuo).
A partire dalla dichiarazione dei redditi 2017 (periodo d’imposta 2016), la relativa documentazione dev’essere conservata fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stato presentato il 730: termine entro cui l’Agenzia è autorizzata a richiederla in sede di controllo. La scadenza è stata così modificata dalla legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015, articolo 1, commi 130132), prolungandola di un anno.
Per i dati inseriti nel 730/2017, il termine di conservazione è dunque fissato al 31 dicembre 2022. Anche se, per gli interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica e per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, in virtù del recupero decennale del bonus sarebbe meglio serbare i documenti fino al 31 dicembre 2032.
Se il contribuente non è in gra- do di comprovare un onere riportato nel 730, gli uffici possono iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute o liquidare un minor rimborso, applicando le sanzioni. Chi si affida a un Caf o a un commercialista dovrà perciò consegnargli tutti i giustificativi – anche in fotocopia o formato digitale (.pdf o .jpeg) – dato che l’eventuale controllo formale da parte del fisco sarà svolto nei confronti dell’intermediario che appone il visto di conformità. Chi invece decide di trasmettere in autonomia la precompilata, tramite Fisconline, sarà soggetto alle verifiche in prima persona: motivo per cui resta comunque consigliabile l’archiviazione informatica, per prevenire il possibile smarrimento o deterioramento dei documenti (si pensi a uno scontrino che nel tempo sbiadisce).
La regola prevede tuttavia che, se il contribuente accetta la precompilata così com’è, senza correggerla o integrarla, viene escluso dal controllo formale del fisco. Cosa significa? Prendiamo il caso delle spese sanitarie. Se nel riepilogo in dichiarazione sono stati precompilati alcuni acquisti di medicinali per i quali il contribuente non ritrova lo scontrino, e il 730 viene accettato senza modifiche, i relativi benefici fiscali possono essere tranquillamente fruiti. Se, al contrario, si rende necessario integrare il 730 (anche in altri campi), il “buco” nella documentazione impone di scorporare e non detrarre tali spese mediche.
In ogni caso, l’eventuale esclusione dai controlli formali vale solo per gli oneri precompilati e forniti all’Agenzia da soggetti terzi. Tradotto: se il 730 non contiene un reddito, perché il sostituto d’imposta ha “dimenticato” di comunicarlo, occorre per forza integrarlo; altrimenti potrebbe scattare il controllo per dichiarazione infedele.