Elusiva l’operazione circolare per rigenerare l’ammortamento
Bocciato il conferimento d’azienda seguito da fusione inversa
pDeve considerarsi elusiva l’operazione “circolare” che, tramite conferimento di azienda in una società di nuova costituzione e successiva fusione inversa con la società conferente, realizza le condizioni per potere godere dell’indebito vantaggio fiscale legato alla rivalutazione di impianti, macchinari e attrezzature, portando in deduzione maggiori ammortamenti. Sono le conclusioni cui è giunta la Ctp Vicenza 109/4/2017 (presidente Manduzio, relatore Destro).
La controversia trae origine da un avviso emesso nei confronti di una società, in relazione a una operazione realizzata nel 2009, così schematizzabile: e viene posto in essere un atto di conferimento d’azienda da un soggetto operativo a un nuovo soggetto costituito appositamente ( newco); r vengono rivalutati gli immobili e i terreni aziendali in base al Dl 185/2008 e gli impianti, le attrezzature e i macchinari con l’imposta sostituiva sui conferimenti (ex articolo 176, comma 2 ter, Tuir), in quanto originariamente non era consentito rivalutare tali beni in forza del Dl 185/2008; t in conclusione e viene effettuata una fusione inversa tra la newco e la società conferente.
L’ufficio, oltre a contestare la tardività del versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva (il cui termine scadeva improrogabilmente il 16 giu- gno 2009), ritiene l’operazione elusiva/abusiva perché avente carattere di “circolarità”: a conclusione dell’operazione tutti gli asset societari (beni, quote sociali, eccetera) risultano gli stessi ante-conferimento, confermandosi di fatto la continuità patrimoniale e gestionale dell’attività precedentemente esercitata.
La società accertata impugna l’avviso, ma i giudici della Ctp danno ragione all’agenzia delle Entrate. Secondo la Ctp, la ripresa risulterebbe già di per sé giustificata dal fatto che il versamento della prima rata di imposta sostitutiva è avvenuto oltre il termine del 16 giugno 2009, con la conseguenza che la rivalutazione dei beni di impresa non può ritenersi perfezionata.
Inoltre i giudici danno ragione all’ufficio anche in merito alla elusività/abusività dell’operazione che, per la dinamica con cui è stata realizzata, ha permesso il conseguimento di un vantaggio fiscale «asistematico», consistente nell’avere creato appositamente le condizioni per ringiovanire la vita utile dei cespiti aziendali e poterli ulteriormente ammortizzare (con deduzione delle relative quote), senza alcuna effettiva mutazione del soggetto cui era riconducibile la loro titolarità.
Il vantaggio fiscale era comprovato anche dal fatto che grande parte degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature aziendali risultavano all’atto del conferimento totalmente ammortizzati o avevano un ammortamento residuale esiguo.
Su queste basi, i giudici hanno rigettato il ricorso della società, condannandola altresì al pagamento di ingenti spese di lite.