TRASPORTI, BIGLIETTI IN BILANCIO ALLA VENDITA
Una società – attiva nel servizio di trasporto pubblico – vorrebbe sapere, dal punto di vista civilistico, qual è la corretta modalità di gestione a fine anno di: 1) ricavi derivanti dalla vendita di titoli di viaggio (biglietti e abbonamenti) a rivendite autorizzate, per la quale non si conosce la data in cui il servizio viene fruito (cioè, in sostanza, la data di obliterazione del titolo); 2) ricavi derivanti dalla vendita, da parte dell’azienda, stessa di titoli di viaggio agevolati (abbonamenti), la cui validità inizia dalla data di obliterazione del titolo di viaggio, che deve avvenire al massimo entro un mese dalla vendita. Al momento, i ricavi vengono considerati di competenza nell’esercizio nel quale avviene la vendita, non conoscendo in maniera oggettiva e determinabile la quota di competenza del servizio.
L.M. – MACERATA
Dalla descrizione fornita dal quesito non si comprende a che titolo i biglietti di viaggio vengono forniti alle rivendite autorizzate: se a titolo definitivo oppure in una sorta di conto vendita; né viene specificato se gli utenti che acquistano abbonamenti hanno in qualche modo la possibilità di chiedere il rimborso, qualora gli abbonamenti stessi non siano fruiti. Supponendo che la consegna dei biglietti alle rivendite, così come la vendita degli abbonamenti, avvenga a titolo definitivo, appare corretta (anche se la fattispecie necessita di specifico approfondimento) la modalità adottata dalla società, cioè quella di considerare ricavi di competenza le somme inerenti a biglietti e abbonamenti venduti. L’effetto delle operazioni e degli altri eventi dev’essere rilevato contabilmente e attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). La determinazione dei risultati d’esercizio implica un procedimento di identificazione, di misurazione e di correlazione di ricavi e costi relativi a un esercizio. In base al principio contabile Oic 11, i ricavi, come regola generale, devono essere riconosciuti quando si verificano le seguenti due condizioni: 1) il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato; 2) lo scambio è già avvenuto, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà. Tale momento è convenzionalmente rappresentato dalla spedizione o dal momento in cui i servizi sono resi e sono fatturabili. Sempre secondo il principio contabile citato, i costi devono essere correlati con i ricavi dell’esercizio: questa correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio di competenza e intende esprimere la necessità di contrapporre ai ricavi dell’esercizio i relativi costi, siano essi certi o presunti. La correlazione si realizza per associazione di causa a effetto tra costi e ricavi. Pertanto, la modalità adottata può ritenersi accettabile nella misura in cui si assimila la vendita del biglietto alla fruizione immediata del servizio, per il fatto stesso che l’acquirente non ha alcun modo di richiederne un rimborso, appellandosi a mancata fruizione del servizio. In qualche modo, l’acquisto del biglietto è assimilato ad acquisto di un bene mobile. Per quanto riguarda l’aspetto della correlazione costi– ricavi, la modalità adottata pare ugualmente accettabile nella misura in cui i costi della società, per le caratteristiche del servizio, sono comunque stabili nei vari anni, verificandosi di anno in anno la fattispecie di biglietti acquistati in un esercizio e fruiti successivamente.