I BENI AMMORTIZZABILI ANCHE SE NON UTILIZZATI
Una società in nome collettivo ha cessato l’attività produttiva artigiana il 31 dicembre 2015, risultando “inattiva”, come da pratica alla Camera di commercio, per l’intero anno 2016. La società possedeva, nel 2016, l’immobile e alcuni beni strumentali, che precedentemente utilizzava nell’attività artigiana. È consentito calcolare e imputare nel bilancio relativo all’anno 2016 gli ammortamenti dei beni ancora posseduti (immobile strumentale–macchinari–attrezzature), sia ai fini civilistici che ai fini fiscali?
G.R. – BIELLA
L’articolo 43, comma 2, del Tuir definisce strumentali, ai fini delle imposte sui redditi, «gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato». Quindi, gli immobili strumentali delle imprese concorrono alla formazione del reddito d’impresa, e sono a loro volta divisibili in due categorie: a) immobili strumentali per natura, per i quali la strumentalità è “oggettiva”, poiché le loro caratteristiche non consentono un utilizzo differente rispetto a quello dello svolgimento dell’attività d’impresa, salvo che sugli stessi non siano eseguite radicali trasformazioni; b) immobili strumentali per destinazione, per i quali, invece, la strumentalità dipende dall’effettivo utilizzo da parte dell’impresa. L’agenzia delle Entrate si è occupata di inquadrare il trattamento fiscale degli immobili strumentali, per natura e per destinazione (si veda la circolare 57/E/2001), precisando, in primo luogo, che rientrano nella categoria degli immobili strumentali per natura i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10, B,C, D ed E, anche se gli stessi sono concessi in locazione o comodato. Trattandosi, infatti, di immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione, salvo radicali trasformazioni, gli stessi mantengono la strumentalità anche in assenza di un utilizzo diretto per lo svolgimento dell’attività d’impresa. Diverso è il discorso per gli immobili strumentali per destinazione, per i quali il requisito della strumentalità è “guadagnato sul campo”, poiché per rientrare in tale categoria è necessario che l’impresa utilizzi il bene immobile esclusivamente e direttamente per lo svolgimento dell’attività d’impresa. Ad esempio, un immobile classificato in categoria A (appartamento) utilizzato direttamente per lo svolgimento dell’attività d’impresa (quale sede amministrativa della società) è considerato strumentale per destinazione. La strumentalità per destinazione prevale rispetto a quella per natura, ragion per cui, se un immobile strumentale per natura (ad esempio, di categoria A/10) è utilizzato direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento dell’attività d’impresa, esso deve considerarsi strumentale per destinazione e non per natura. Quindi, i fabbricati cui fa riferimento il quesito, essendo strumentali per natura, sono suscettibili di ammortamento fiscalmente rilevante, anche se non utilizzati. Sono, inoltre, ammortizzabili anche i beni mobili strumentali, a prescindere dall’effettivo utilizzo, stante la finalità del processo di ammortamento.