AUTOTRASPORTO, DEDUZIONI NON ESTESE A «VIE D’ACQUA»
Come disposto dal Dm 13 luglio 1981, le spese di manutenzione deducibili nell’esercizio ex articolo 102 del Tuir vengono aumentate dal 5 al 25% del costo complessivo dei beni risultante dal registro dei beni ammortizzabili; ciò avviene all’inizio del periodo d’imposta da parte di coloro che svolgono attività di autotrasporto di cose per conto terzi iscritti nel relativo albo, concessionari di autoservizi pubblici di linea, titolari di licenze per il trasporto di persone con autoveicoli da piazza (taxi) e da noleggio con conducente, nonché da esercenti attività di locazione di autoveicoli senza conducente, titolari di scuole per conducenti di veicoli a motore (scuole guida), per le spese relative agli automezzi, compresi quelli per il trasporto interno. La stessa possibilità può essere concessa alle imprese che esercitano le medesime attività per via d’acqua interna o per via marittima, anziché su ruota?
A.V. – CHIOGGIA
L’esclusione dalla base imponibile è subordinata al soddisfacimento di due condizioni: a) la cessione dei beni in oggetto dev’essere prevista dalle “originarie condizioni contrattuali”, ossia nello stesso contratto di vendita dei beni o servizi cui si riferiscono i beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono; b) l’aliquota applicabile ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono non dev’essere superiore a quella prevista per gli altri beni o servizi oggetto della cessione o prestazione. Nel caso descritto dal quesito, pertanto, l’operazione è da considerare non rilevante ai fini Iva, e quindi esclusa da ogni adempimento, se si sono verificate le condizioni illustrate. In caso contrario, essa soggiace agli obblighi previsti in termini di fatturazione e liquidazione dell’imposta. Le cessioni a titolo di sconto, premio o abbuono, derivando da una specifica operazione commerciale (per esempio, 3x2, tredicesimo pezzo eccetera), sono escluse dall’imponibile Iva, a differenza delle cessioni gratuite, soggette a imposta secondo la disciplina prevista dall’articolo 2, comma 2, n. 4, del Dpr 633/1972. L’erogazione dei premi non ha, infatti, natura di liberalità, in quanto il valore dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono «viene in pratica incluso nel prezzo dei prodotti cui lo sconto o l’abbuono si riferiscono». È per questa ragione che i suddetti premi restano estranei alla disciplina delle cessioni gratuite di beni, di cui all’articolo 2, comma 2, n. 4, del Dpr 633/1972. Lo sconto “in natura”, presupponendo che, “a monte”, sia ceduto un bene, dev’essere necessariamente parziale; se, invece, esso rappresenta il totale del prezzo di vendita, si verifica una cessione gratuita, imponibile a Iva.
A cura di Albino Leonardi