Assegnazione beni agevolata anche fuori da Unico 2016
pL’assegnazione di beni immobili da parte delle società di persone è in ogni caso agevolata ancorché gli importi relativi non vengano indicati nel modello di dichiarazione Unico 2016. Infatti, la mancata indicazione dei dati relativi alle assegnazioni/cessioni nel quadro RQ da parte delle società di persone poste in liquidazione nel 2016, non determina la perdita dell’agevolazione purché l’operazione si desuma dal comportamento concludente. Questo principio viene affermato dalla risoluzione n. 54 emanata ieri dall’agenzia delle Entrate. L’Agenzia toglie così il dubbio sulla corretta modalità di applicazione, da parte delle società di persone poste in liquidazione nel 2016, del regime fiscale agevolato, in presenza di assegnazione di beni immobili ai soci, previsto dall’articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), in vigore dal 1° gennaio 2016.
In base alle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 1, del Dpr 22 luglio 1998 n.322, le società di persone che chiudono il periodo di imposta anteriormente al 31 dicembre 2016 presentano la dichiarazione dei redditi in forma non unificata utilizzando il modello dichiarativo dell’anno precedente. Dunque, per le società di persone che sono state poste in liquidazione nel corso del 2016 era ed è obbligatorio compilare – per il periodo di imposta ante liquidazione – il modello Unico SP 2016, relativo all’anno di imposta 2015, approvato nel corso del 2016; si ricorda che nella fattispecie il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade entro il nono mese successivo a quello in cui ha avuto effetto la liquidazione. L’utilizzo del modello del periodo di imposta precedente è stato reintrodotto dal Dlgs 175/2014 che ha adeguato le modalità di presentazione della dichiarazione, in presenza di operazioni straordinarie, per le società di persone a quelle di capitali.
Il quadro RQ del modello di dichiarazione delle società di persone non prevedeva però la sezione per esporre i dati della assegnazione/cessione agevolata e la relativa imposta sostitutiva; lo stesso, tuttavia, non vale per il modello Unico SC 2016 che, nel quadro RQ prevedeva la sezione XXII, relativa appunto alla assegnazione o cessione agevolate dei beni ai soci.
L’Agenzia ricorda che nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione viene precisato che, qualora il modello da utilizzare non consenta l’indicazione di alcuni dati, richiesti invece nei modelli approvati successivamente, questi dovranno essere forniti solo a richiesta dell’agenzia delle Entrate. Ne consegue, quindi, che l’assegnazione agevolata trova applicazione con il comportamento concludente del contribuente dal quale si desume la volontà di esercitare l’opzione anche se i dati non sono indicati nella dichiarazione. Nel caso in esame, quindi, l’esercizio dell’opzione si desume dalla verifica dei requisiti previsti dalla normativa e dal versamento dell’imposta sostitutiva dovuta.
La risoluzione modifica l’orientamento espresso dalla Agenzia con la circolare n. 26/ E/2016 che un po’ esagerando aveva condizionato la validità della assegnazione alla indicazione dei dati nella denuncia dei redditi. Deve comunque essere redatto un prospetto di raccordo, contenente i dati relativi ai beni ceduti e all’imposta dovuta, che i soggetti interessi potranno inviare all’Ufficio territorialmente competente oppure conservare ed esibire a richiesta degli Organi di controllo.