La deduzione Ace diventa «a termine»
Il confer imento in denaro effettuato dal socio genera un beneficio limitato a cinque esercizi
La deduzione Ace diventa a termine. A pochi mesi dalla stretta introdotta dalla legge di Bilancio 2017, con le modifiche inserite dall’articolo 7 del Dl 50/2017 cambiano ancora una volta le regole di determinazione della base dell’Aiuto alla crescita economica. Le modifiche alla disciplina sono drastiche e in qualche modo ne stravolgono la stessa filosofia, posto che il beneficio associato agli incrementi di capitale proprio passa da «permanente» a «temporaneo».
Finora la deduzione Ace era infatti determinata mediante applicazione del tasso di rendimento nozionale agli i ncrementi del capitale proprio (al netto dei decrementi) rispetto a una grandezza fissa, ovvero il patrimonio netto risultante alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010 (senza tener conto dell’utile dell’esercizio). Pertanto, un conferimento in denaro dei soci (o l’accantonamento di utili a riserva) effettuato dal 1° gennaio 2011 generava un beneficio Ace permanente, fino a quando il conferimento non veniva restituito o l’utile accantonato a riserva non veniva distribuito. Di conseguenza, se una società accantonava sistematicamente l’utile a riserva, la base Ace era destinata a crescere costantemente nel tempo, in quanto veniva a incrementarsi ogni anno dell’incremento di capitale proprio rispetto a quello di riferimento (31 dicembre 2010).
Con le modifiche introdotte – a partire dal periodo d’imposta dal successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 – la base Ace si calcolerà invece sulla variazione in au- mento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente.
Quindi, ad esempio, per il 2017, si considererà l’incremento del capitale proprio effettuato nel quinquennio 2013-2017. Non solo le variazioni in aumento del capitale proprio (conferimenti in denaro e utili accantonati a riserva) rileveranno nei limiti del quinquennio precedente, ma anche le variazioni in diminuzione; queste sono rappresentate da: 1 riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti; 1 acquisti di partecipazioni in società controllate; 1 acquisti di aziende o di rami di aziende (articolo 1, comma 5, del Dl 201/2011).
Le ultime due fattispecie, pe- raltro, sono riprese e disciplinate con maggiore dettaglio dal decreto attuativo, che le (ri)colloca tra le sterilizzazione antielusive.
Anche l’ipotesi di sterilizzazione introdotta dalla legge di Bilancio 2017, relativa all’incremento delle consistenze di titoli e valori mobiliari (comma 6- bis), andrà determinata con riferimento all’incremento rispetto al saldo esistente al quinto anno precedente. Nulla viene invece previsto per le fattispecie antielusive previste dal decreto attuativo del 2012 (conferimenti in denaro a favore di società del gruppo, conferimenti da soggetti black list, incremento dei crediti di finanziamento ecc.); in linea di principio, anche in tali ipotesi il «periodo di rilevanza» dovrebbe essere limitato ai cinque esercizi precedenti; il decreto attuativo del 2012, tuttavia, fa espresso riferimento alla data del 31 dicembre 2010 per individuare le operazioni o gli incrementi oggetto di sterilizzazione e il Dl 50/2017 non prevede alcuna modifica al decreto del 2012.
Sarà quindi necessario modificare anche la normativa secondaria in coerenza con la revisione della norma primaria, salvo l’insorgere di fenomeni distorsivi. Si pensi a un conferimento in denaro in favore di una società controllata effettuato nel 2012; a partire dal 2017, questo non rileverà più come variazione in aumento in capo alla controllata, ma – in assenza di modifiche al decreto attuativo – andrebbe sterilizzato in capo alla controllante. Vi sarebbe nel complesso una diminuzione della base Ace a livello di gruppo, non giustificabile dall’obiettivo di contrastare moltiplicazioni indebite del beneficio.