Il Sole 24 Ore

Detrazioni Iva, a rischio l’esercizio del diritto

- Di Pierpaolo Maspes

Fa molto discutere l’articolo 2 del decreto legge n. 50, che introduce un più breve limite temporale per l’esercizio del diritto alla detrazione.

La discussion­e si è incentrata principalm­ente sui profili di carattere transitori­o della disposizio­ne, ma in realtà gli aspetti problemati­ci della stessa riguardano eminenteme­nte il futuro. Essa, infatti, non esplica effetti per gli anni precedenti al 2017: lo stesso direttore dell’agenzia delle Entrate, nell’audizione presso le Commission­i riunite Bilancio di Camera e Senato del 4 maggio scorso, anche in risposta alle sollecitaz­ioni delle associazio­ni imprendito­riali e profession­ali, ne ha affermato l’operativit­à a partire dal 2017.

A rigore, tuttavia, a parere di chi scrive, la nuova disposizio­ne dovrebbe applicarsi alle operazioni la cui imposta diverrà esigibile dal 1° gennaio 2018. Come affermato nella predetta audizione, trova applicazio­ne, infatti, la disposizio­ne di cui all’articolo 3, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuen­te e tale disposizio­ne stabilisce che le modifiche alla disciplina dei tributi periodici – tra cui rientra l’Iva (cfr. tra le altre la circolare n. 44/E del 2002 e la risoluzion­e n. 74/E del 2002 dell’agenzia delle Entrate) – «si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizio­ni che le prevedono».

Va rilevato che l’articolo 3 non ha mero valore di principio – come accade per altre disposizio­ni dello Statuto (quali quelle che fissano il principio della collaboraz­ione e della buona fede nel rapporto tra contribuen­ti e fisco) – ma, come riconosciu­to dall’Agenzia (cfr. tra le altre le citate pronunce), ha una portata concretame­nte precettiva, ancorché svolga un ruolo, per così dire, “supplente”: la norma si applica solo ove nell’operare le modifiche il legislator­e tributario non ne regoli la decorrenza degli effetti.

Tale regolament­azione, diversamen­te da quanto avviene per la norma in materia di split payment, manca, appunto, per la disposizio­ne sulla riduzione del termine per l’esercizio della detrazione, a testimonia­nza della chiara (e meritoria) voluntas legis di dare una volta tanto ingresso all’articolo 3 dello Statuto, rinviando quindi al 1° gennaio 2018 il prodursi degli effetti della disposizio­ne.

Se per il passato gli aspetti problemati­ci possono quindi comunque essere fortemente ridimensio­nati (trattandos­i solo di definire se il kick-off sia nel 2017 o – tesi per cui come detto si propende – l’inizio del 2018), la norma produce invece effetti dirompenti ove si passi a considerar­ne l’ap- plicazione nel futuro.

La relazione illustrati­va afferma la compatibil­ità comunitari­a del limite introdotto richiamand­osi alla giurisprud­enza della Corte di Giustizia. Tuttavia la Corte ha sì riconosciu­to che un termine di decadenza per l’esercizio del diritto alla detrazione non può essere considerat­o incompatib­ile con la disciplina comunitari­a, ma a condizione che tale termine «non renda in pratica impossibil­e o eccessivam­ente difficile l’esercizio del diritto a detrazione (principio di effettivit­à)» (sentenza C-332/15).

Tenendo realistica­mente conto della tempistica necessaria per processare la documentaz­ione di acquisto, sorge più di un sospetto sulla violazione del principio di effettivit­à, in particolar­e per le operazioni poste in essere nell’ultima parte dell’anno. Per un’operazione di novembre o dicembre per cui sorga un contenzios­o tra le parti – magari proprio in relazione all’applicabil­ità o meno dell’Iva (si pensi a una somma di cui è dubbia la natura risarcitor­ia o remunerato­ria) – il termine della fine di aprile per l’esercizio del diritto alla detrazione appare effettivam­ente tale da rendere eccessivam­ente difficile l’esercizio del diritto a detrazione.

Nei prossimi mesi sapremo se la Commission­e europea deciderà di aprire una procedura d’infrazione in seguito ai complaint che saranno ineluttabi­lmente presentati sul punto. Se la questione sarà infine deferita alla Corte di Giustizia, quest’ultima sarà ancora una volta chiamata a pronunciar­si sul rispetto del principio di effettivit­à.

Cosa succederà, nel frattempo, per le operazioni dell’ultima parte dell’anno, per cui è dubbio se l’Iva trovi applicazio­ne? Nella necessità di dover prendere una decisione immediata, considerat­o che se l’Iva applicata venisse in sede di accertamen­to reputata non dovuta sarebbe contestata la detrazione da parte dell’acquirente e potrebbero dall’altro lato essere già decorsi i termini per l’azione di rimborso del fornitore, il comportame­nto più prudente sarebbe quello di non applicare l’Iva: in tal caso, ove fosse accertata la debenza dell’Iva, questa potrebbe essere oggetto di rivalsa da parte del fornitore e detratta dall’acquirente ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 60 del Dpr n. 633 del 1972. Il nuovo termine di detrazione finisce così per acuire un problema già da tempo avvertito (e che porta a una situazione certamente non vantaggios­a per l’erario): nel nostro ordinament­o, se non è chiara l’applicabil­ità o meno dell’Iva a una data operazione, è paradossal­mente più convenient­e non applicarla.

Nel dubbio, l’Iva può attendere.

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