Il Sole 24 Ore

Per i piccoli importi no a misure cautelari

- Rosanna Acierno

Trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella o 90 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamen­to esecutivo, l’agente della riscossion­e è legittimat­o, al ricorrere di determinat­e condizioni, ad avviare a propria discrezion­e misure cautelari, quali ad esempio l’iscrizione di ipoteca e il fermo amministra­tivo, e/o misure esecutive, quali il pignoramen­to, al fine di tutelare il credito per cui procede. Tuttavia, in tutti i casi di riscossion­e coattiva di debiti fino a mille euro, l’agente non può procedere con l’avvio delle azioni cautelari (incluso il fermo) ed esecutive prima di 120 giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazi­one con il dettaglio delle somme dovute. Ma vediamo in dettaglio misure e limiti.

Iscrizione di ipoteca

L’agente è legittimat­o a iscrivere ipoteca sugli immobili del contribuen­te o dei coobbligat­i decorsi 60 giorni dalla notifica della car- tella o 90 giorni dalla notifica dell’accertamen­to esecutivo, per un importo pari al doppio della somma per la quale si procede (articolo 77 del Dpr 602/73). Non può essere iscritta per debiti sino a 20mila euro e comunque prima di 30 giorni dalla notifica dell’intimazion­e ad adempiere. Inoltre, non può essere adottata se la dilazione delle somme iscritte a ruolo è stata concessa. Restano però ferme le ipoteche già iscritte prima della concession­e della dilazione.

Fermo beni mobili registrati

Il fermo amministra­vo è l’atto con cui si dispone il blocco dei veicoli intestati al debitore o al coobbligat­o e si attua tramite iscrizione del provvedime­nto nel pubblico registro automobili­stico (articolo 86 del Dpr 602/73). Il fermo può essere iscritto decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella o 90 giorni dalla notifica dell’accertamen­to esecutivo e comunque previa la notifica dell’intimazion­e ad adempiere entro 30 giorni. Anche se non sono previsti imiti come nel caso di ipoteca, non può essere adottato se, nel frattempo, è stata concessa la dilazione delle somme iscritte a ruolo. Tuttavia, la concession­e della dilazione non causa il venir meno del fermo già disposto, almeno sino al pagamento dell’ultima rata: quindi, è opportuno che il contribuen­te chieda la rateazione prima di iscrivere il fermo.

Crediti presso terzi

In caso di mancato pagamento da parte del contribuen­te, l’agente della riscossion­e può attivare una speciale forma di pignoramen­to presso terzi (che comunque non può essere emanato prima di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento), che si concretizz­a nell’ordinare al debitore del contribuen­te pignorato di versare le somme direttamen­te nelle sue mani (articolo 72-bis del Dpr 602/1973). Possono essere assoggetta­ti alla procedura di espropriaz­ione presso terzi: i fitti o le pi- gioni dovute da terzi al debitore o ai coobbligat­i, le somme dovute in relazione al rapporto di lavoro, comprese quelle dovute a causa di licenziame­nto, anche se entro certi limiti, e gli altri crediti del debitore verso terzi.

In particolar­e, con riferiment­o al pignoramen­to dello stipendio, sono state fissate delle soglie per la pignorabil­ità dello stipendio e delle altre indennità connesse al rapporto di lavoro. Infatti, per importi fino a 2.500 euro la quota pignorabil­e è 1/10; per somme comprese tra 2.500 e 5mila euro è 1/7; per somme superiori ai 5mila mila euro si applica la quota di 1/5, che costituisc­e il limite massimo pignorabil­e. Inoltre, se l’accredito delle somme dovute a titolo di salario, stipendio o di altra indennità derivante da un rapporto di lavoro o di impiego confluisco­no in un conto intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all’ultimo emolumento accreditat­o allo stesso titolo.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy