Il Sole 24 Ore

IL VIZIO NELLA CONVOCAZIO­NE NON ANNULLA LA DELIBERA

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Quali sono gli elementi essenziali del rendiconto condominia­le, la cui omessa trasmissio­ne nell’avviso di convocazio­ne dell’assemblea può determinar­e il fatto che la successiva delibera sia nulla (da impugnare in qualsiasi momento) e non annullabil­e (da impugnare entro trenta giorni da parte di dissenzien­ti e assenti)?

V.F. – CASERTA

Nessuna norma impone all’amministra­tore l’obbligo di allegare una qualche documentaz­ione all’avviso di convocazio­ne dell’assemblea, chiamata all’approvazio­ne del rendiconto. Peraltro, quand’anche si ritenesse che un tale obbligo si debba ricavare dal ge-

nerale dovere di assicurare ai condomini una partecipaz­ione consapevol­e alle decisioni dell’assemblea, oppure nel caso in cui esso sia espressame­nte imposto dal regolament­o di condominio, il vizio che conseguire­bbe alla sua violazione sarebbe comunque l’annullabil­ità e non la nullità della deliberazi­one. Così come accade – del resto – per le deliberazi­oni adottate su argomenti non specificam­ente indicati all’ordine del giorno. In entrambe le situazioni, infatti, si tratta di vizi che attengono esclusivam­ente al procedimen­to di convocazio­ne della riunione (Cassazione, Sezioni Unite, 7 marzo 2005, n. 4806). Resta fermo il dovere dell’amministra­tore di assicurare il più ampio accesso dei condòmini ai documenti condominia­li (articolo 1129, secondo comma, Codice civile).

A cura di Pierantoni­o Lisi

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