IL VIZIO NELLA CONVOCAZIONE NON ANNULLA LA DELIBERA
Quali sono gli elementi essenziali del rendiconto condominiale, la cui omessa trasmissione nell’avviso di convocazione dell’assemblea può determinare il fatto che la successiva delibera sia nulla (da impugnare in qualsiasi momento) e non annullabile (da impugnare entro trenta giorni da parte di dissenzienti e assenti)?
V.F. – CASERTA
Nessuna norma impone all’amministratore l’obbligo di allegare una qualche documentazione all’avviso di convocazione dell’assemblea, chiamata all’approvazione del rendiconto. Peraltro, quand’anche si ritenesse che un tale obbligo si debba ricavare dal ge-
nerale dovere di assicurare ai condomini una partecipazione consapevole alle decisioni dell’assemblea, oppure nel caso in cui esso sia espressamente imposto dal regolamento di condominio, il vizio che conseguirebbe alla sua violazione sarebbe comunque l’annullabilità e non la nullità della deliberazione. Così come accade – del resto – per le deliberazioni adottate su argomenti non specificamente indicati all’ordine del giorno. In entrambe le situazioni, infatti, si tratta di vizi che attengono esclusivamente al procedimento di convocazione della riunione (Cassazione, Sezioni Unite, 7 marzo 2005, n. 4806). Resta fermo il dovere dell’amministratore di assicurare il più ampio accesso dei condòmini ai documenti condominiali (articolo 1129, secondo comma, Codice civile).
A cura di Pierantonio Lisi