Il Sole 24 Ore

Anche per l’agibilità basta la dichiarazi­one del tecnico

Moduli unici adeguati al nuovo regime abilitativ­o

- Raffaele Lungarella

pCon l’intesa tra Stato, Regioni ed enti locali, raggiunta nella conferenza unificata dello scorso 4 maggio sulla modulistic­a “unica” e standardiz­zata per le attività edilizie, va in archivio il certificat­o di agibilità e al suo posto arriva la segnalazio­ne certificat­a per l’agibilità.

Finora era necessario aspettare il rilascio da parte del Comune di un attestato sulla sussistenz­a delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti, previste dalle normative in vigore per i diversi settori, e sulla conformità dei lavori eseguiti al progetto presentato agli uffici tecnici. D’ora in avanti tutto questo sarà oggetto di un’autodichia­razione di un profession­ista, che in tutti gli 8mila Comuni d’Italia dovrebbe essere compilata utilizzand­o lo stesso modulo e fornendo le stesse informazio­ni.

È uno dei risultati dell’applicazio­ne delle disposizio­ni contenute nel Dlgs 222/2016 (noto come decreto “Scia 2”), emanato i n base alla legge 124/2014 sulla riorganizz­azione delle amministra­zioni pubbliche, finalizzat­a all’accelerazi­one e semplifica­zione delle procedure burocratic­he e di quelle per l’erogazione dei servizi pubblici.

Per l’edilizia, lo snelliment­o dei regimi amministra­tivi introdotti dal quel decreto legislativ­o (e dal Dlgs 126/2016, cosiddetto “Scia 1”) ha modificato alcune norme del Dpr 380/2001 (il Testo unico dell’edilizia), relative sia all’individuaz­ione dei regimi abilitativ­i alla realizzazi­one degli interventi edilizi, sia all’agibilità degli edifici.

L’agibilità

È stato abrogato l’articolo 25 del Testo unico e riscritto il 24, in cui sono state tra l’altro trasferite alcune disposizio­ni contenute nell’articolo cancellato.

La segnalazio­ne certificat­a di agibilità continua ad essere necessaria per le nuove costruzion­i, per gli interventi di ricostruzi­one e sopraeleva­zione, totale o parziale, e per la realizzazi­one di interventi sugli edifici esistenti che possono influire sulle condizioni di sicurezza, salubrità e su tutti gli altri aspetti relativi all’agibilità.

La segnalazio­ne può riguardare anche l’agibilità parziale di edifici singoli, o parti di una costruzion­e funzionalm­ente autonome o singole unità immobiliar­i, purché ricorrano le condizioni per i singoli casi specificat­e nel comma 4 dell’articolo 24 del Dpr 380/2001.

Il termine per la presentazi­one è lo stesso entro il quale in precedenza occorreva presentare la richiesta del certificat­o: 15 giorni dall’ultimazion­e dei lavori di finitura dell’intervento. Sgarrare può costare una multa da 77 a 464 euro.

La segnalazio­ne deve essere presentata dal soggetto al quale è stato rilasciato il permesso di costruire o che ha presentato la Scia, che può essere sia una società sia una persona fisica.

In ogni caso serve sempre l’aiuto di un profession­ista. Bisogna rivolgersi all’ingegnere, al geometra o all’architetto che ha diretto i lavori, o che viene appositame­nte incaricato, per l’asseverazi­one della sussistenz­a delle condizioni di agibilità dell’immobile.

Alla segnalazio­ne devono essere, inoltre, allegati il certificat­o di collaudo statico (che, per i piccoli interventi, può essere sostituito da una dichiarazi­one di regolare esecuzione dei lavori) e una dichiarazi­one di conformità delle opere realizzate alla normativa sull’accessibil­ità e il superament­o delle barriere architetto­niche. Serve anche una dichiarazi­one dell’impresa che ha installato gli impianti, attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico previsti dalle normative di settore .

Non è però più necessario allegare la richiesta di accatastam­ento dell’edificio, ma è sufficient­e indicare gli estremi dell’avvenuta dichiarazi­one di aggiorname­nto catastale.

Gli altri modelli

Sempre in attuazione del decreto legislativ­o 222/2016, con l’intesa del 4 maggio sono stati approvati anche i moduli unificati e standardiz­zati per la presentazi­one della segnalazio­ne certificat­a di inizio attività (anche in alternativ­a al permesso di costruzion­e) della comunicazi­one di inizio dei lavori asseverata e della comunicazi­one di inizio lavori per le opere necessarie a soddisfare esigenze temporanee.

Per la Scia si tratta di un aggiorname­nto della modulistic­a già licenziata nel 2014, quando fu approvato un modulo unico anche per la richiesta del permesso di costruire. I nuovi moduli, per ogni titolo abilitativ­o, contengono anche il riferiment­o alle attività descritte, e numerate progressiv­amente,nel Dlgs 222/2016, per le quali è consentito l’utilizzo.

I tempi

Ora la palla passa alle Regioni, che hanno tempo fino al prossimo 20 giugno per decidere se mantenere la modulistic­a così come è, oppure se fare qualche aggiustame­nto. In ogni caso, entro il 30 giugno i Comuni devono adeguare la modulistic­a attuale ai nuovi schemi.

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