Chiusura delle liti, cosa fare subito
In attesa della chiusura vanno «gestiti» atti esecutivi, cartelle e processi in corso
pSospensione dei termini per impugnare le sentenze ma non dell’esecutività degli atti impugnati. Sospensione dei procedimenti in corso ma solo su istanza di parte. In attesa di verificare quali modifiche saranno apportate in sede di conversione in legge, la definizione di cui all’articolo 11 del Dl 50/2017 produce comunque effetti immediati.
L’ambito oggettivo
Non tutte le controversie sono coinvolte dalla definizione. Vi rientrano in particolare le sole liti in cui sia parte l’agenzia delle Entrate. Questo significa in primo luogo che nulla cambia, quantomeno allo stato, per le vicende che hanno ad oggetto i tributi comunali, provinciali e regionali, salvo quelli gestiti dalle Entrate (ad esempio, Irap e addizionali Irpef). È singolare inoltre che – a stretto tenore letterale – siano escluse le controversie contro Equitalia che pure abbiano a oggetto imposte applicate dall’Agenzia. Infatti, sebbene quest’ultima sia sempre parte del rapporto tributario, non sempre è anche parte della vicenda processuale.
Sono altresì escluse dalla definizione tutte le controversie nelle quali manchi una maggiore imposta pretesa dall’ente impositore. Tra queste, ad esempio le liti da rimborso e i ricorsi contro gli atti del classamento.
I termini per impugnare
Per tutte le controversie potenzialmente definibili, sono sospesi ope legis per sei mesi tutti i termini di impugnazione che scadono nel periodo dal 24 aprile al 30 settembre prossimo. Nella sospensione rientrano inoltre gli appelli incidentali e la riassun- zione dei processi in esito a pronunce della Cassazione.
Una volta che l’appello principale viene proposto, però, sia prima che dopo il 24 aprile, il termine per il deposito dello stesso in segreteria resta quello ordinario (30 giorni in caso di appello in Ctr).
I processi in corso
I procedimenti in corso che abbiano a oggetto le liti in esame non sono sospesi ope legis. Allo scopo, è infatti necessaria una specifica istanza del contribuente che può essere avanzata anche in udienza.
In tale eventualità, il processo riprende dal 10 ottobre, nel senso che la prossima udienza non potrà essere fissata prima di tale data. Se entro questa scadenza il contribuente deposita copia della dichiarazione di definizione e del pagamento della prima rata, la sospensione prosegue automaticamente fino alla fine del 2018.
In assenza di istanza di sospensione, la posizione del contribuente non appare in alcun modo pregiudicata, poiché in base all’articolo 11, comma 7, del Dl 50 gli effetti della definizione prevalgono comunque sulle sentenze non passate in giudicato prima del 24 aprile. Ne consegue che se anche la causa venisse trattata e la sentenza fosse depositata prima del 30 settembre 2017, il perfezionamento della definizione consentirebbe di vanificarne gli effetti.
L’esecutività degli atti
Durante il periodo che precede la facoltà di presentazione dell'istanza l’esecutività degli atti rimane immutata. In concreto, se è stata notificata una cartella di pagamento o un atto di affidamento del credito a Equitalia, l’ordine di versare le somme dovute resta operativo. Poiché la definizione delle liti prevede che non si darà comunque luogo alla restituzione di somme, è evidente il rischio di pagare importi che si riveleranno in seguito non dovuti.
Una soluzione potrebbe risiedere nella richiesta di dilazione a Equitalia, contando sul fatto che il piano di rientro non decade sino al mancato versamento di cinque rate. Nel periodo di moratoria il soggetto passivo potrà presentare la domanda di definizione e così estinguere la controversia.
Un’altra strada, abbinabile alla prima, è presentare un’istanza di sospensione cautelare al giudice davanti al quale pende il procedimento, dimostrando la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile, oltre che la fondatezza dei motivi di ricorso.
Le stesse considerazioni valgono nelle ipotesi in cui il contribuente abbia già in corso una dilazione.