TERRENI NON EDIFICABILI CEDUTI SENZA RETTIFICA IVA
Nel caso di estromissione di un immobile strumentale riscattato senza Iva, ex articolo 10 del Dpr 633/1972, il conteggio della rettifica Iva va effettuato anche sui canoni di leasing? Questa Iva va inserita nel rigo VF70 con il segno negativo? Il conteggio, anziché con l’imposta sostitutiva, è stato fatto con il costo fiscalmente riconosciuto (costo di riscatto–ammortamento): è corretto? Inoltre, nel caso di assegnazione ai soci di un terreno non edificabile, va fatta la rettifica Iva anche se l’operazione non è soggetta a Iva, ex articolo 2, comma 3, lettera c, del Dpr 633/1972? L’imposta sostitutiva è comunque dovuta?
A.M. – VICENZA
In caso di estromissione agevolata di un bene immobile strumentale, acquistato con Iva detratta, e di applicazione del regime di esenzione da Iva, ex articolo 10 del Dpr 633/1972, è obbligatorio applicare la rettifica dell’Iva detratta, ex articolo 19–bis 2 del decreto stesso, per i decimi mancanti al completamento del decennio dall’acquisto del bene. Per i beni detenuti in leasing, il decennio di osservazione per la rettifica della detrazione Iva decorre dalla data di riscatto del bene immobile. Questo aspetto è stato specificato dalla circolare 26/E del 1° giugno 2016, con cui l’Agenzia ha fornito i chiarimenti per l’operazione di assegnazione e cessione agevolata dei beni ai soci, nonché per la trasformazione in società semplice e per l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale. Il conteggio dell’imposta sostitutiva indicato dal lettore è corretto, in quanto egli ha assunto la differenza tra valore normale del bene e costo fiscalmente riconosciuto (= costo di riscatto). In ca s o d i a s s e g n a z i o n e d i t e r r e n o n o n e d i f i c a b i l e , s e questo è stato acquisito come tale, e, quindi, con esclusione di Iva, e viene assegnato nella stessa situazione urbanistica, non si verifica alcun presupposto di rettifica Iva.
A cura di Cristina Odorizzi