VARIAZIONE IN AUMENTO PER COSTI «DIMENTICATI»
Una Srl, che redige il bilancio in forma abbreviata, nel 2016 contabilizza un costo di competenza del 2015, erroneamente non contabilizzato in quell’anno. Come deve comportarsi fiscalmente, alla luce delle modifiche in merito alla derivazione rafforzata?
A.F. – COMO
Anorma dell’articolo 83 del Tuir, nella versione risultante dopo le modifiche apportate dal Dl 244/ 2016, il reddito complessivo è determinato apportando all’utile o alla perdita risultanti dal conto economico, relativi all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti nelle disposizioni del Tuir. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali contenuti nel regolamento Ce 1606/ 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall’articolo 4, comma 7– ter, del Dlgs 28 febbraio 2005, n. 38, e per i soggetti, diversi dalle micro– imprese ex articolo 2435– ter del Codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice civile, valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili ( cosiddetto principio di derivazione rafforzata). Nel caso descritto dal lettore, il costo rilevato nell’esercizio 2016 non è di competenza di quell’esercizio e obbliga, pertanto, ad effettuare una variazione in aumento per rendere neutro tale costo. Il contribuente, qualora intenda recuperare dal punto di vista fiscale il costo non dedotto nel 2015, dovrà presentare una dichiarazione integrativa, compilando, inoltre, il nuovo quadro DI della dichiarazione dei redditi società di capitali/ 2017.