Il Sole 24 Ore

VARIAZIONE IN AUMENTO PER COSTI «DIMENTICAT­I»

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Una Srl, che redige il bilancio in forma abbreviata, nel 2016 contabiliz­za un costo di competenza del 2015, erroneamen­te non contabiliz­zato in quell’anno. Come deve comportars­i fiscalment­e, alla luce delle modifiche in merito alla derivazion­e rafforzata?

A.F. – COMO

Anorma dell’articolo 83 del Tuir, nella versione risultante dopo le modifiche apportate dal Dl 244/ 2016, il reddito complessiv­o è determinat­o apportando all’utile o alla perdita risultanti dal conto economico, relativi all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta, le variazioni in aumento o in diminuzion­e conseguent­i all’applicazio­ne dei criteri stabiliti nelle disposizio­ni del Tuir. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazio­nali contenuti nel regolament­o Ce 1606/ 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazio­ne derivante dalla procedura prevista dall’articolo 4, comma 7– ter, del Dlgs 28 febbraio 2005, n. 38, e per i soggetti, diversi dalle micro– imprese ex articolo 2435– ter del Codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizio­ni del Codice civile, valgono i criteri di qualificaz­ione, imputazion­e temporale e classifica­zione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili ( cosiddetto principio di derivazion­e rafforzata). Nel caso descritto dal lettore, il costo rilevato nell’esercizio 2016 non è di competenza di quell’esercizio e obbliga, pertanto, ad effettuare una variazione in aumento per rendere neutro tale costo. Il contribuen­te, qualora intenda recuperare dal punto di vista fiscale il costo non dedotto nel 2015, dovrà presentare una dichiarazi­one integrativ­a, compilando, inoltre, il nuovo quadro DI della dichiarazi­one dei redditi società di capitali/ 2017.

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