In arrivo l’obbligo del contraddittorio preventivo
Nel Ddl M5S-Lega la norma che recepisce il consolidato orientamento dei giudici
Gli atti del Fisco senza contraddittorio preventivo devono essere annullati. La recente giurisprudenza, dopo un periodo ondivago, con consolidato orientamento, annulla gli atti emessi senza contraddittorio preventivo. A togliere i dubbi dovrebbe provvedere la norma, inserita nel ddl di semplificazioni targato Lega-M5S all’esame del Parlamento, che prevede l’obbligo dell’invito al contraddittorio preventivo. In ogni caso, la giurisprudenza di merito e di legittimità che annulla gli accertamenti se manca il contraddittorio preventivo comincia ad essere cospicua:
per le Sezioni unite, sentenza 19667/14, depositata il 18 settembre 2014, incombe sull’amministrazione finanziaria un generale obbligo di attivare sempre il contraddittorio preventivo rispetto all’adozione di un provvedimento che possa incidere negativamente sui diritti e sugli interessi del contribuente, in caso contrario l’atto è nullo; per la Cassazione, ordinanza 24386/2017, depositata il 16 ottobre 2017, «per i tributi cosiddetti “armonizzati” (Iva)… la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso… l’invalidità dell’atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e l’opposizione di dette ragioni… si riveli non puramente pretestuosa» (Cassazione, sezioni Unite, 24823/15);
per la Commissione tributaria provinciale di Vicenza, sentenza 48/02/2018, va estesa l’applicazione del confronto preventivo tra ufficio e contribuente prima dell’emissione dell’atto di accertamento. Una tutela che va riconosciuta anche per le imposte dirette e i controlli “a tavolino”, e non solo per i tributi armonizzati come l’Iva;
per la Commissione tributaria provinciale di Potenza, sentenza n. 731/01/16, deve essere annullato l’accertamento, in cui l’ufficio, senza attivare il contraddittorio preventivo e/o endoprocedimentale, ha considerato ricavi i movimenti bancari del socio di una società a responsabilità limitata. Contro la sentenza, l’ufficio ha proposto appello, sostenendo l’errore del giudice nel ritenere la nullità dell’accertamento per mancanza del contraddittorio endoprocedimentale che «doveva ritenersi… esercitato, come si evinceva dal verbale redatto dalla Guardia di Finanza dove risultava l’instaurazione del contraddittorio». L’ufficio ha così dimostrato di non sapere che il contraddittorio endoprocedimentale è quello che si deve fare con l’ufficio, prima dell’emissione di un atto impositivo e non quello in sede di verifica della Finanza. L’appello dell’ufficio è stato respinto dalla Commissione tributaria regionale della Basilicata, con sentenza 183/1/2018;
per la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione n. 9, sentenza 2506/2018, depositata il 30 maggio 2018, gli atti emessi dal Fisco senza contraddittorio preventivo vanno annullati. I giudici milanesi hanno rilevato che «numerose sentenze di questa CTR hanno ribadito… l’esistenza di “un obbligo generalizzato in capo all’ufficio di consegnare il processo verbale di constatazione al contribuente prima di notificargli un atto impositivo anche nei casi di cosiddetto accertamento a tavolino…” (Ctr Lombardia n. 5538/2016)». Per i giudici, è irrilevante il fatto che il contribuente abbia avuto accesso all’istituto dell’accertamento con adesione.
Per la Cassazione, ordinanza 17210 del 2 luglio 2018, va annullato l’accertamento È partito dalla Camera l’iter del pacchetto di semplificazioni fiscali voluto dalla maggioranza. Il Sole 24 Ore del 20 settembre ha dato la notizia dell’avvio dei lavori, da parte della commissione Finanze di Montecitorio, sui 36 articoli del disegno di legge (atto 1074) che dovrebbe, tra l’altro, consentire un debutto della fattura elettronica meno complicato, anche mitigando le sanzioni fino al 31 dicembre 2019 per omessa, errata o tardiva emissione. Non è tuttavia escluso che alcune delle norme del ddl possano poi essere imbarcate nella prossima legge di Bilancio. Ad esempio, la trasformazione in adempimento annuale dello spesometro o lo spostamento del termine di invio telematico dei modelli Redditi e Irap dal 31 ottobre al 31 dicembre. dell’ufficio che non ha visionato (o almeno valutato) le memorie difensive al Pvc. In tema di imposte sui redditi e Iva, a norma dell’articolo 12, comma 7, della legge 212/2000, la nullità dell’accertamento consegue alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge, oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie, nonché al mancato obbligo di (almeno) valutare le osservazioni del contribuente, pur senza esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo. Secondo la Cassazione «il problema non è dunque quello della mancata motivazione… ma è piuttosto quello di aver omesso un preciso adempimento fissato per legge, ossia di prendere visione delle memorie». Il citato articolo 12 impone all’ufficio di valutare le «osservazioni e richieste» del contribuente, nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente. Potrà riscontrarsi una (oggettiva) valutazione, solo in presenza di oggettiva motivazione nell’avviso di accertamento, pena il vizio di motivazione dell’atto, ex articolo 42, comma 2, del Dpr 600/1973. Considerato che il contribuente contesta i rilievi, l’ufficio, per dimostrare la valutazione delle memorie ed osservazioni presentate, dovrà demolirle punto per punto dimostrando l’errore del contribuente.