La «libertà» dei rider fuori dai vincoli di subordinazione
Confermate le decisioni di Torino: pesa il potere di scegliere se lavorare
Anche il Tribunale di Milano, dopo quello di Torino, si pronuncia per la natura autonoma del lavoro dei riders (fattorini) che consegnano cibo (e altro) a domicilio tramite una piattaforma.
La sentenza milanese (pubblicata il 10 settembre scorso) fonda la propria decisione su una ricostruzione precisa e puntuale delle modalità di lavoro del rider, comuni a tutti coloro che svolgono questa attività.
Attraverso una app installata sul proprio smartphone, il fattorino può indicare in un calendario predisposto dall’azienda i giorni e le ore in cui si rende disponibile a prestare la propria attività. La disponibilità può essere revocata o modificata entro un certo termine, senza conseguenze. Durante la fascia oraria indicata, il fattorino si reca nell’area di copertura del servizio e accede alla app, tramite la quale riceve le proposte di consegna, che può accettare o meno, senza obbligo di un numero minimo di accettazioni.
Il rifiuto o la mancata accettazione di ordini di consegna, il mancato collegamento alla piattaforma nello slot prescelto o eventuali giudizi negativi espressi dai clienti sulla app, determinano semplicemente una restrizione per il fattorino del ventaglio delle future possibilità di scelta della fascia oraria.
Così ricostruite le modalità di lavoro, il Tribunale afferma anzi- tutto che la libertà di decidere se e quando lavorare è incompatibile con la subordinazione. Il fatto, poi, che le modalità della prestazione, una volta offerta, fossero standardizzate in base a regole prefissate (consistenti di fatto nell’immediata esecuzione dell’ordine nel minor tempo possibile), non cambia la conclusione.
Anche nel lavoro autonomo, osserva il giudice, il committente impartisce istruzioni in ordine al contenuto e agli obiettivi dell’incarico affidato e fissa standard quali/quantitativi del lavoro da svolgere, verificandone il rispetto. Né il sistema di punteggi (misura del gradimento e dell’affidabilità del fattorino) è assimilabile all’esercizio del potere disciplinare, non dando luogo a sanzioni afflittive o limitative dei diritti del rider, ma ad una rimodulazione delle modalità organizzative che non mette in discussione la possibilità di scegliere giorni e orari di lavoro, riducendo al più la gamma di opzioni disponibili.
Esclusa la configurabilità dell’etero-direzione, il giudice rileva che non si ravvisa neppure la sussistenza di un numero significativo di indici sussidiari della subordinazione (continuità, orario, inserimento, assenza di rischio). Infine, il Tribunale esclude che la richiesta del committente, in fase di esecuzione, di svolgere il lavoro entro un determinato termine possa configurare etero-organizzazione dei tempi di lavoro, tale da determinare l’applicazione alla collaborazione della disciplina del lavoro subordinato ex articolo 2 del Dlgs 81/2015, considerato che a monte resta l’autonomia del collaboratore nella scelta del periodo in cui lavorare.