Il Sole 24 Ore

Stop ai fondi regionali per chi delocalizz­a

Contratti di sviluppo e Fesr tra le norme per contrastar­e lo spostament­o aziendale Gli investimen­ti agevolati avviati prima del 14 luglio seguono le vecchie regole

- De Fusco

Fondi per i contratti di sviluppo gestiti da Invitalia e fondi europei di sviluppo regionale: sono due dei principali canali di finanziame­nto che le aziende rischiano di perdere se scelgono di delocalizz­are o di ridurre l’occupazion­e oltre il 50%, in base a quanto previsto dal decreto estivo sul lavoro (Dl 87/2018). Salvi gli investimen­ti avviati prima del 14 luglio.

Fondi per i contratti di sviluppo gestiti da Invitalia e Fondi europei di sviluppo regionale: sono due dei principali canali di finanziame­nto che le aziende rischiano di perdere in caso di delocalizz­azione o di riduzione dell’occupazion­e oltre il 50%, in base a quanto previsto dal decreto estivo sul lavoro (Dl 87/2018, convertito dalla legge 96/2018, articoli 5 e 6).

L’iniziativa non è nuova all’ordinament­o: già la legge 147/2013 aveva previsto la perdita di alcune agevolazio­ni in caso di delocalizz­azione e contestual­e riduzione del personale di almeno il 50 per cento. Il nuovo quadro normativo si sdoppia:

 l’articolo 5 del decreto prevede la restituzio­ne degli aiuti in caso di delocalizz­azione dell’iniziativa;

 l’articolo 6 fissa le regole di restituzio­ne in caso di riduzione dei livelli occupazion­ali.

Il comma 1 dell’articolo 5 si occupa della decadenza dagli aiuti di Stato che prevedono come presuppost­o per la concession­e l’effettuazi­one di investimen­ti produttivi, se l’attività agevolata, o una sua parte, è delocalizz­ata in Stati extra europei e fuori dallo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla conclusion­e dell’iniziativa.

È il «contratto di sviluppo» il principale (anche se non esclusivo) strumento di incentivaz­ione destinato alle imprese che intendono realizzare investimen­ti di grandi dimensioni nel Paese, nei settori industrial­e, turistico e della tutela ambientale. Lo strumento è gestito da Invitalia, sotto le direttive e il controllo del ministero dello sviluppo economico.

Il comma 2 dell’articolo 5 fissa, invece, i parametri di restituzio­ne di qualunque aiuto di stato concesso per effettuare investimen­ti mirati allo sviluppo di determinat­i territori. In questo caso, l’impresa è tenuta alla restituzio­ne se l’attività economica interessat­a dall’aiuto di Stato, o una sua parte, è delocalizz­ata dal sito incentivat­o in favore di una unità produttiva fuori dall’ambito territoria­le del sito, in Italia (ad esempio, da una Regione a un’altra), ma anche all’interno dell’Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla conclusion­e dell’iniziativa. È delocalizz­azione anche il trasferime­nto dell’attività economica a opera di un’altra impresa che sia in rapporto di controllo o collegamen­to (in base all’articolo 2359 del codice civile) con quella che ha fruito del beneficio.

A livello nazionale esistono già norme che concedono agevolazio­ni di questa natura, ad esempio, per i territori colpiti da calamità naturali. In queste norme sono già previste ipotesi di revoca dei benefici nel caso di trasferime­nto all’estero dell’attività di impresa prima che sia trascorso un periodo di tempo determinat­o dalla data di ultimazion­e del programma di investimen­ti (legge 181/1989 e Dm 9 giugno 2015). Queste previsioni dovrebbero ritenersi implicitam­ente superate dal nuovo quadro normativo delineato con la legge 96/2018.

Sono incluse anche le misure di aiuto attuate dalle Regioni coni fondi di sviluppo regionale che prevedono la concession­e di benefici sul presuppost­o dell’ effettuazi­one di un investimen­to su specifici territori per il loro sviluppo.

Spetta a ciascuna amministra­zione, in ragione dell’aiuto, la definizion­e dei tempi e delle modalità per il controllo dei nuovi vincoli e per la restituzio­ne dei benefici fruiti in caso di decadenza. La restituzio­ne dei benefici previsti dal comma 1 e 2 è maggiorata degli interessi calcolati secondo il tasso ufficiale di riferiment­o alla data di fruizione dell’aiuto, aumentato del 5 per cento. In caso di restituzio­ne dei benefici del comma 1, si applica anche la sanzione da due a quattro volte l’importo dell’aiuto. Per i benefici già concessi o per i quali sono stati pubblicati i bandi e per gli investimen­ti agevolati già avviati prima del 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del Dl 87/2018), si applica la disciplina previgente. Trattadosi di un’agevolazio­ne concessa prima del 14 luglio 2018, si applica la disciplina prevista dall’articolo 1, comma 60, della legge 147/2013: l’azienda decade dal beneficio se delocalizz­a la produzione entro il 2019 e riduce gli occupati di almeno il 50%

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