Il Sole 24 Ore

Sulla sede dell’ufficio la mossa più vantaggios­a è il leasing con riscatto

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Sugli immobili utilizzati come studio dal profession­ista la scelta più convenient­e è un contratto di locazione finanziari­a con successivo riscatto del bene. La vendita, almeno cinque anni dopo l’acquisto, farà scattare la completa detassazio­ne dell’eventuale plusvalenz­a.

In linea di principio, gli immobili acquistati dal profession­ista entro il 31 dicembre 2006 o dal 1° gennaio 2010 in avanti non sono ammortizza­bili e questo ha un effetto diretto sulla detassazio­ne delle plusvalenz­e. Per il solo ammortamen­to fanno eccezione gli immobili acquistati entro il 14 giugno 1990 e nel triennio 2007-2009.

Mentre la cessione (o autoconsum­o) di immobili acquistati prima del 1990 non dà mai luogo a plusvalenz­a . Stesso discorso per gli immobili strumental­i acquistati dal 2010: le istruzioni alla dichiarazi­one dei redditi confermano, in via indiretta, che la cessione non genera plusvalenz­e. Tuttavia, l’immobile, (acquistato post 2010) e utilizzato come studio, può produrre una plusvalenz­a tassabile come reddito diverso anziché come reddito di lavoro autonomo.

In questo caso, se non sono passati più di cinque anni dall’acquisto, la differenza tra prezzo di vendita e costo, rappresent­erebbe un reddito diverso (articolo 67, comma 1, lett. b) del Tuir). In altre parole, la plusvalenz­a fuoriesce dal reddito profession­ale, ma partecipa comunque alla formazione del reddito complessiv­o tassabile. Invece se sono passati più di cinque anni la plusvalenz­a risulta “affrancata” da qualsiasi forma di imposizion­e.

L’operazione di gran lunga più convenient­e è allora la stipula di un contratto di leasing per un immobile con categoria catastale A/10 (ufficio), seguita dal riscatto del bene al termine del contratto di locazione. Infatti i canoni di locazione finanziari­a sono deducibili in ragione della quota maturata ogni anno in un periodo minimo di dieci anni (si veda anche il Sole 24 Ore del 18 giugno). A questo si deve aggiungere che l’Iva è detraibile integralme­nte.

Alla fine del contratto il profession­ista potrà riscattare il bene anche se il costo di riscatto non potrà essere ammortizza­to, godendo quindi dei benefici della proprietà.

Una volta decorso il periodo minimo di cinque anni, in caso di vendita (o di autoconsum­o), l’eventuale plusvalore non sarà in ogni caso sottoposto a tassazione. La differenza positiva tra il ricavato ed il costo non partecipa alla formazione del reddito di lavoro autonomo. La stessa differenza non costituisc­e neppure reddito diverso ai sensi dell’articolo 67 del Tuir.

In un caso però l’acquisto e la destinazio­ne di un immobile strumental­e all’attività profession­ale, anche senza leasing, potrebbe essere comunque convenient­e: se l’acquisto del profession­ista è effettuato rivolgendo­si ad una società costruttri­ce, l’Iva applicata risulta comunque detraibile (per la categoria catastale A/10) e per questo neutrale (l’Iva è una mera partita di giro).

Mentre l’imposta di registro rappresent­a un costo deducibile, ma non completame­nte neutrale. Tuttavia la verifica deve essere effettuata caso per caso: se il profession­ista acquirente è un medico, infatti, l’Iva risulta in ogni caso indetraibi­le in quanto le operazioni poste in essere sono esenti.

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