Indennità per l’amministratore di sostegno
In relazione alla prima puntata della serie «Dalle parcelle alle tasse» pubblicata sul Sole 24 Ore di lunedì 24 settembre vorrei sapere se l’indennità liquidata dal giudice a mio favore per l’attività svolta come amministratore di sostegno deve essere considerata come compenso. Qualora non lo fosse, è comunque soggetta a fatturazione (considerando che sono un avvocato)? A norma di quale articolo non è soggetta a Iva?
La questione è controversa. La recente sentenza della Ctr Lombardia 2388 del 23 maggio scorso ha accolto la tesi dell’agenzia delle Entrate secondo cui questa indennità costituisce reddito di lavoro autonomo ed è soggetta anche ad Iva. La decisione è in linea con la risoluzione delle Entrate 2/2012 che riguardava il caso di un avvocato con numerosi incarichi di amministratore di sostegno. La parte ricorrente ha richiamato l’ordinanza della Corte costituzionale 1073/1988. Secondo la Consulta «l’equa indennità non ha natura retributiva, ma serve a compensare gli oneri e le spese non documentali di cui è gravato il tutore a cagione dell’attività di amministratore del patrimonio». La Ctr ha ritenuto non applicabile questa tesi in quanto risalente al 1988, mentre la figura dell’amministratore di sostegno è stata introdotta dalla legge 6 del 2004. Diversamente si verificherebbe una disparità di trattamento con altri professionisti chiamati a svolgere analoghi incarichi di rilevanza pubblicistica.