Il Sole 24 Ore

Atto annullato in Ctp: rimborso da sbloccare

Bocciato il fermo cautelare del credito d’imposta chiesto dal contribuen­te Per la Ctr Lombardia rileva l’annullamen­to dell’avviso con sentenza non definitiva

- Marcello Maria De Vito

Perché il Fisco possa bloccare il rimborso di un credito d’imposta, va notificato al contribuen­te un provvedime­nto motivato che giustifich­i il fumus boni iuris della sospension­e. Circostanz­a che può venire meno anche solo con l’annullamen­to in primo grado dell’avviso di accertamen­to da cui discende il “controcred­ito” dell’Erario. È quanto afferma la Ctr Lombardia nella sentenza 3023/14/2018 (presidente Izzi, relatore Vicuna).

Una società presentava, per il 2010, un interpello finalizzat­o alla valutazion­e di strumenti finanziari derivati, il cui costo non era stato dedotto nel 2009. La società proponeva il ricalcolo del reddito 2010 mediante dichiarazi­one integrativ­a a favore. L’Agenzia negava tale possibilit­à, ma riconoscev­a il credito. La società proponeva allora istanza di rimborso, cui il Fisco opponeva il silenzio-rifiuto, impugnato dal contribuen­te. Il Fisco resisteva, eccependo che doveva disporsi la sospension­e del rimborso ex articolo 23 del Dlgs 472/1997, poiché nei confronti della società pendevano due giudizi contro avvisi di accertamen­to per gli anni 2007 e 2008.

La società si difendeva sostenendo che i ricorsi contro i due avvisi erano stati accolti in toto dalla Ctp, e che la Pa può bloccare il rimborso solo se vanta un credito liquido ed esigibile.

La Ctp accoglieva il ricorso e ordinava il rimborso. Da qui l’appello delle Entrate. La Ctr osserva che il fermo amministra­tivo del rimborso può essere fatto valere anche nel giudizio d’impugnazio­ne del silenzio-rifiuto purché:

 sia stato adottato un formale provvedime­nto con i requisiti di legge, compresa la motivazion­e in ordine al fumus boni iuris del credito erariale;  il provvedime­nto sia portato a legale conoscenza del contribuen­te. Perciò la sospension­e non può essere rilevata attraverso una mera eccezione sollevabil­e nel corso del processo.

La Ctr, richiamand­o l’orientamen­to di legittimit­à, ricorda che la sospension­e del pagamento può essere operata in presenza di un credito della Pa, anche non liquido ed esigibile, ed è diretta a un’eventuale compensazi­one legale di tale credito con quello del contribuen­te. È una misura cautelare che presuppone l’esistenza di una mera “ragione di credito” e non la provata esistenza del credito (Cassazione, 9853/11 e 4567/04). Tale ragione va assistita solo da fumus boni iuris e non rileva la valutazion­e sul periculum in mora (1602/07 e 5170/89).

La Ctr osserva che – nel caso di specie– l’Agenzia non ha fornito valide argomentaz­ioni sulla sussistenz­a del fumus boni iuris, alla luce del fatto che gli avvisi sono stati annullati dalla Ctp. Da qui la bocciatura dell’appello e la condanna del Fisco alle spese di lite.

Peraltro, va ricordato che secondo l’orientamen­to prevalente della Cssazione, la pronuncia di annullamen­to dell’avviso da cui derivano le ragioni di credito del Fisco è ininfluent­e sino al passaggio in giudicato (sentenze 5139/16, 11962/12 e 16535/10). Tuttavia, ci sono giudici di merito secondo cui, avendo la sospension­e natura cautelare, ove intervenga una decisione che dichiari insussiste­nti le ragioni di credito del Fisco, viene meno lo stop al rimborso (Ctp Milano, 4758/2016; Ctp Palermo, 7370/2014; Ctp Reggio Emilia, 170/2009).

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy