Il Sole 24 Ore

La condanna civile non si registra a zero se il reato è di terzi

Per l’esenzione occorre che chi risarcisce il danno sia anche autore del delitto

- Stefano Sereni

La registrazi­one a debito delle sentenze, cioè senza pagamento delle imposte dovute, non si applica se il soggetto condannato al risarcimen­to dei danni in sede civile non sia ritenuto responsabi­le anche della commission­e del reato presuppost­o. Questo il principio contenuto nella sentenza 179/2/2018 della Ctp Reggio Emilia (presidente e relatore Montanari), depositata lo scorso 21 settembre.

La vicenda trae origine da un contenzios­o giudiziale civile nel quale un istituto bancario chiedeva il risarcimen­to, per inadempime­nto contrattua­le, a una cooperativ­a. Quest’ultima aveva ricevuto mandato per l’individuaz­ione di istituti di vigilanza cui affidare l’attività di custodia e trasporto valori, assumendos­i altresì qualsiasi rischio connesso alla scelta dei vettori ed alla possibile perdita dei beni. Poiché uno dei custodi aveva sottratto una somma ingente, la cooperativ­a veniva condannata dal tribunale: a seguito della relativa sentenza l’ufficio notificava alla soccombent­e avviso di liquidazio­ne per il recupero dell’imposta per la registrazi­one della pronuncia.

L’atto veniva impugnato dalla cooperativ­a, che invocava l’applicazio­ne dell’articolo 59, comma 1, lettera d), Dpr 131/1986: norma secondo cui si registrano a debito (cioè senza il contestual­e pagamento delle imposte dovute) le sentenze che condannano al risarcimen­to del danno prodotto da fatti costituent­i reato. Nella specie, a monte della pronuncia civile, si sarebbe configurat­a l’ipotesi di reato di sottrazion­e di denaro da parte del custode.

A questo punto, l’ufficio si costituiva, ribattendo sostanzial­mente che il procedimen­to civile aveva avuto ad oggetto solo una domanda di dichiarazi­one di responsabi­lità da inadempime­nto contrattua­le.

Sul punto la giurisprud­enza di legittimit­à (Cassazione, 24096/2014) ha chiarito che la prenotazio­ne a debito non presuppone il concreto accertamen­to del reato, ma solo la sua astratta configurab­ilità, con la conseguenz­a che tale fatto può emergere anche a seguito della valutazion­e del giudice nell’ambito di un giudizio civile, senza necessità di una condanna o anche solo di una imputazion­e in sede penale.

La registrazi­one a debito, secondo la Ctp, non era però possibile nella specie: di conseguenz­a, il ricorso è stato rigettato. Infatti i giudici, pur condividen­do il principio di diritto affermato dalla Cassazione, hanno ritenuto lo stesso inconferen­te, posto che è stato formulato e va conseguent­emente applicato alle sole fattispeci­e in cui, nel processo civile, a una delle due parti in causa sia ascrivibil­e un’ipotesi di reato, quanto meno in astratto.

Nella sentenza di condanna al risarcimen­to della cooperativ­a, invece, a quest’ultima non era stato contestato, nemmeno in via ipotetica, alcun reato, dal momento che la condotta criminosa era stata posta in essere da un soggetto terzo (il custode) che non aveva partecipat­o al giudizio, il cui oggetto era effettivam­ente solo l’inadempime­nto contrattua­le della cooperativ­a. Il fatto che quest’ultima fosse stata, peraltro correttame­nte, ritenuta responsabi­le esclusivam­ente sotto questo profilo, non permetteva l’applicazio­ne della registrazi­one a debito.

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