Il Sole 24 Ore

Parti non coincident­i: il mutuo enunciato in donazione è esente

Se i soggetti sono diversi il prestito evita il prelievo alla registrazi­one

- Angelo Busani

La registrazi­one del contratto di donazione di un credito derivante da un finanziame­nto - che il donante ha effettuato a favore di una società dal medesimo partecipat­a - non può comportare anche la tassazione del contratto di “finanziame­nto-soci”, in quanto nel contratto di donazione e nel contratto di finanziame­nto non vi è identità di parti contraenti. Lo ha giustament­e deciso la Ctp Forlì (presidente Campanile, relatore Foiera) nella sentenza 172/1/2018 del 22 luglio 2018.

La questione oggetto di giudizio è disciplina­ta dall’articolo 22 del Testo unico dell’imposta di registro (Dpr 131/1986): questa norma afferma che, se in un atto sono enunciate disposizio­ni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenut­e nell’atto che contiene la enunciazio­ne, l’imposta si applica anche alle disposizio­ni enunciate.

Nel caso deciso dal giudice romagnolo era stata stipulata una donazione con la quale il Tizio aveva donato a quattro suoi figli (per l’importo di 7 milioni di euro ciascuno) il credito derivante allo stesso Tizio dal fatto di aver concesso un finanziame­nto alla società Alfa, partecipat­a ancora da Tizio, per l’importo di 28 milioni. Registrand­o il contratto di donazione, l’agenzia delle Entrate aveva preteso di tassare anche il contratto di “finanziame­nto-soci” enunciato nella donazione (applicando l’aliquota del 3% a 28 milioni).

I contribuen­ti si sono difesi affermando principalm­ente che non era ravvisabil­e il requisito dell’identità dei contraenti nel contratto di donazione (stipulato tra il padre donante e i figli donatari) rispetto al contratto di “finanziame­nto-soci” (stipulato tra il donante e la società finanziata); e che il contratto di donazione non conteneva menzione degli elementi essenziali (la data, l’importo, eccetera) del contratto di “finanziame­nto-soci”, con ciò impedendon­e la tassazione.

L’Agenzia ha ribattuto che vi era una “sostanzial­e identità” di contraenti nel contratto di donazione e nel contratto di “finanziame­ntosoci” in quanto al contratto di donazione avevano partecipat­o quali contraenti (donante e donatari) non solo il presidente del consiglio di amministra­zione della società finanziata ma anche i soci titolari della quasi totalità del capitale sociale della società finanziata.

La Ctp di Forlì ha accolto i motivi di ricorso del contribuen­te, ravvisando – nel caso concreto – la mancanza dei presuppost­i dal cui ricorrere dipende la tassabilit­à dell’atto enunciato: da un lato, l’identità «della compagine soggettiva nell’atto enunciante e nell’atto enunciato»; d’altro lato, la «descrizion­e e l’individuaz­ione degli elementi essenziali dell’atto enunciato».

In particolar­e, secondo la Ctp, «è evidente» che nell’ambito del contratto di donazione non interviene la società destinatar­ia del finanziame­nto e non è rilevante che donante e donatari ne siano soci o che essi siano componenti di organi sociali, in quanto essi prendono parte alla donazione «in nome proprio» e non quali soci o titolari di cariche societarie.

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