Parti non coincidenti: il mutuo enunciato in donazione è esente
Se i soggetti sono diversi il prestito evita il prelievo alla registrazione
La registrazione del contratto di donazione di un credito derivante da un finanziamento - che il donante ha effettuato a favore di una società dal medesimo partecipata - non può comportare anche la tassazione del contratto di “finanziamento-soci”, in quanto nel contratto di donazione e nel contratto di finanziamento non vi è identità di parti contraenti. Lo ha giustamente deciso la Ctp Forlì (presidente Campanile, relatore Foiera) nella sentenza 172/1/2018 del 22 luglio 2018.
La questione oggetto di giudizio è disciplinata dall’articolo 22 del Testo unico dell’imposta di registro (Dpr 131/1986): questa norma afferma che, se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene la enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate.
Nel caso deciso dal giudice romagnolo era stata stipulata una donazione con la quale il Tizio aveva donato a quattro suoi figli (per l’importo di 7 milioni di euro ciascuno) il credito derivante allo stesso Tizio dal fatto di aver concesso un finanziamento alla società Alfa, partecipata ancora da Tizio, per l’importo di 28 milioni. Registrando il contratto di donazione, l’agenzia delle Entrate aveva preteso di tassare anche il contratto di “finanziamento-soci” enunciato nella donazione (applicando l’aliquota del 3% a 28 milioni).
I contribuenti si sono difesi affermando principalmente che non era ravvisabile il requisito dell’identità dei contraenti nel contratto di donazione (stipulato tra il padre donante e i figli donatari) rispetto al contratto di “finanziamento-soci” (stipulato tra il donante e la società finanziata); e che il contratto di donazione non conteneva menzione degli elementi essenziali (la data, l’importo, eccetera) del contratto di “finanziamento-soci”, con ciò impedendone la tassazione.
L’Agenzia ha ribattuto che vi era una “sostanziale identità” di contraenti nel contratto di donazione e nel contratto di “finanziamentosoci” in quanto al contratto di donazione avevano partecipato quali contraenti (donante e donatari) non solo il presidente del consiglio di amministrazione della società finanziata ma anche i soci titolari della quasi totalità del capitale sociale della società finanziata.
La Ctp di Forlì ha accolto i motivi di ricorso del contribuente, ravvisando – nel caso concreto – la mancanza dei presupposti dal cui ricorrere dipende la tassabilità dell’atto enunciato: da un lato, l’identità «della compagine soggettiva nell’atto enunciante e nell’atto enunciato»; d’altro lato, la «descrizione e l’individuazione degli elementi essenziali dell’atto enunciato».
In particolare, secondo la Ctp, «è evidente» che nell’ambito del contratto di donazione non interviene la società destinataria del finanziamento e non è rilevante che donante e donatari ne siano soci o che essi siano componenti di organi sociali, in quanto essi prendono parte alla donazione «in nome proprio» e non quali soci o titolari di cariche societarie.