Il Sole 24 Ore

Con la transizion­e all’«ordinaria» scorte disallinea­te

Il valore fiscale fotografa solo le rimanenze riferite all’anno precedente

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Il periodo d’imposta 2018 è il primo nel quale può verificars­i il passaggio dal regime semplifica­to a quello ordinario, tramite opzione da comportame­nto concludent­e, che, nel caso specifico, si evidenzia con la tenuta dei libri contabili propri del regime maggiore.

L’opzione, si ricorda, genera un vincolo triennale di perduranza nel regime ordinario, ex articolo 18, comma 8 del Dpr 600/73; il vincolo triennale è tale dal 2017 poiché precedente­mente l’opzione per l’ordinaria comportava un vincolo solo annuale.

Per questi soggetti si pone il problema di come valutare le giacenze di merci, che sono tornate a rilevare fiscalment­e a partire dal 1° gennaio 2018. Tuttavia, riprendend­o i passaggi della circolare 11/E/17, a quella data, le rimanenze iniziali presentano un disallinea­mento tra valore contabile e quello fiscale, posto che quest’ultimo valore è rappresent­ato unicamente dalle merci acquistate nel 2017 e non pagate nel medesimo esercizio .

Nel videoforum del 24 maggio scorso, l’Agenzia sul punto aggiunge: « Si evidenzia che le medesime rimanenze non assumerann­o rilievo fiscale neppure alla fine del 2018. In pratica, si avrà un “disallinea­mento” di valori (civili e fiscali) che perdurerà fintantoch­é le rimanenze al 31 dicembre 2017 sono presenti nel magazzino dell’impresa».

La risposta è certamente condivisib­ile sul piano concettual­e poiché in tal modo si evita che si generi un reddito figurativo solo per il fatto che passando il regime ordinario le rimanenze finali rilevano nella formazione del reddito: in tali casi l’imponibile si crea quando la merce è realmente venduta e non fintanto che essa resta giacente in magazzino. Il principio è inoltre attuabile sul piano pratico nel caso di beni non fungibili, poiché in questa fattispeci­e è facile individuar­e se i beni venduti sono risalenti al magazzino già esistente al primo gennaio 2018.

Ma la questione si complica quando parliamo di beni fungibili, quindi non individuab­ili l’uno rispetto all’altro, caso certamente più frequente nell’ambito dei contribuen­ti di piccole dimensioni. Poniamo il caso di un piccolo commercian­te al dettaglio di abbigliame­nto che ha in magazzino all primo gennaio 2018 pantaloni da uomo per 20mila euro di cui 10mila acquistati e non pagati nel 2017. Il magazzino iniziale sarà pari a 20mila euro di cui 10mila fiscalment­e rilevanti. Nel 2018 acquista pantaloni uguali a quelli già presenti per ulteriori 5mila euro e vende per lo stesso importo i medesimi pantalonin­el corso del 2018. A fine 2018 il magazzino sarà sempre di 20mil euro, ma come si potrà sapere se la merce venduta nel 2018 è quella acquistata nel 2017 oppure quella acquistata nel 2018?

La differenza è rilevante poiché nel primo caso avremmo generato un reddito effettivo dato che le giacenze finali di 20mila euro sarebbero fiscalment­e rilevanti per 15mila euro (reddito quindi di 5mila), mentre nel secondo caso verrebbe confermato il disallinea­mento dell’inizio delle esercizio con un reddito pari a zero. Occorre individuar­e una soluzione pragmatica. Ad esempio di mantenere il disallinea­mento fino a quando sia il contribuen­te che lo riallinea spostando l’onere di dimostrare il contrario sul Fisco.

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