Applicazione dubbia del voto limitato per chi ha oltre il 50%
Difficile comprendere se scatti il veto dell’articolo 2351 del Codice civile
L’innovazione più rilevante è la suddivisibilità del capitale sociale in “categorie” di quote.
La riforma del 2003 aveva sancito, come principio generale della Srl, il fatto che le quote di partecipazione al capitale di una Srl fossero tutte dotate di identici diritti (e, quindi, non si rendeva plausibile una suddivisione del capitale in “categorie” di quote); l’unica eccezione a questo assetto, realizzabile attraverso un’apposita previsione statutaria, era quella di attribuire al singolo socio taluni “particolari diritti” (ad esempio, di nominare uno o più amministratori; o di avere il diritto di veto rispetto a certe decisioni).
Ma, appunto, si trattava di particolari diritti riconosciuti al singolo socio e non di un’oggettiva attribuzione di un privilegio a una data quota di capitale sociale, a prescindere da chi ne fosse o ne diventasse il titolare.
Con la riforma del 2017, dunque, lo scenario cambia radicalmente: con apposite clausole statutarie non solo il capitale sociale può essere suddiviso in quote «fornite di diritti diversi» (si pensi a un privilegio negli utili) ma anche può essere configurato un equilibrio tra i soci garantito da quote di partecipazione al capitale sociale, caso per caso:
prive del diritto di voto oppure dotate di un diritto di voto non proporzionale rispetto alla entità della partecipazione al capitale sociale (ad esempio, un voto limitato non oltre una certa soglia; oppure, un voto scaglionato);
dotate di un diritto di voto limitato a particolari materie oppure dotate di un diritto di voto subordinato al verificarsi di certe condizioni.
In sostanza, la legislazione del 2017 ha consentito di replicare, nella Srl, quanto già si praticava nella Spa per effetto dell’articolo 2348, comma 2, del Codice civile (in tema di categorie di azioni dotate di diritti diversi) e dell’articolo 2351 in tema di limitazioni del diritto di voto.
Ma la disciplina della Srl non riproduce il divieto, vigente invece nella Spa, per il quale le azioni con voto limitato non possono eccedere la metà del capitale sociale (articolo 2351, comma 2).
Per la nuova massima I.N.3 del notai del Triveneto, le limitazioni al diritto di voto possono concernere un’aliquota di capitale sociale anche eccedente il 50% del capitale stesso. Invece, per il Consiglio nazionale del notariato (Studio n. 101-2018/I) è probabile che si tratti di un divieto analogicamente applicabile anche alla Srl, per la ragione che pure nell’ambito della Srl vi è l’esigenza di assicurare il governo della società, attraverso il voto in assemblea, solo a chi sia titolare di una frazione significativa del capitale sociale, evitando così un’eccessiva concentrazione di potere nelle mani di soci con azioni a voto pieno che rappresentino una frazione non significativa.
Dalla “categorizzabilità” delle quote di partecipazione al capitale sociale della Srl-Pmi discendono rilevanti conseguenze. Ad esempio: qualora un socio sia titolare di quote di diverse categorie, le stesse non costituiscono un’unica partecipazione, ma tante partecipazioni quante sono le diverse categorie possedute (massima Triveneto I.N.6); inoltre, tale socio può esprimere in assemblea un voto divergente per ogni categoria di quote possedute (massima Triveneto I.N.9).